Cassazione Civile, Ordinanza n. 14781/2024 del 27/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta del Comune di recuperare, mediante decreto ingiuntivo, somme corrisposte a un dirigente a tempo determinato quale retribuzione di posizione e di risultato per gli anni 2005-2007. Il tribunale accolse solo in parte l’opposizione del dirigente; la corte d’appello rigettò poi l’appello del dirigente, ritenendo insussistenti i presupposti per il mantenimento di tali emolumenti per mancanza di contratto integrativo decentrato, di costituzione del fondo della dirigenza e di verifica di compatibilità con i vincoli di bilancio, escludendo anche l’applicabilità del d.l. n. 16/2014 e rigettando la domanda subordinata relativa agli incarichi aggiuntivi. In cassazione il dirigente propone otto motivi: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la corte territoriale dato per ammessa la circostanza dell’assenza di fondo e di contratto integrativo, con critica all’apprezzamento degli atti; 2) falsa applicazione dell’art. 110 t.u.e.l., dell’art. 26 c.c.n.l. 23.12.1999 e dell’art. 1372 c.c., sostenendo che la retribuzione di posizione dovesse gravare sul bilancio dell’ente e non su un fondo specifico; 3) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla nullità della sentenza di primo grado per ultrapetizione, perché sarebbe stato restituito più di quanto chiesto con il monitorio; 4) nullità della sentenza d’appello per contrasto tra motivazione e dispositivo sul minimo contrattuale della retribuzione di posizione; 5) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla violazione del giudicato esterno derivante da decreto ingiuntivo non opposto; 6) subordinatamente, violazione dell’art. 2909 c.c. sul medesimo giudicato; 7) falsa applicazione di contratti collettivi, d.lgs. n. 165/2001, artt. 36 Cost., 2126 e 2033 c.c., sostenendo il diritto a una retribuzione adeguata per parziale nullità del rapporto; 8) falsa applicazione dell’art. 4 d.l. n. 16/2014 conv. in l. n. 68/2014, per asserita preclusione dell’azione di ripetizione verso il singolo dipendente. La Corte di cassazione reputa inammissibile il primo motivo perché richiede un riesame di documenti e atti e non rispetta gli oneri di specifica indicazione e trascrizione; rigetta il secondo, affermando che il fondo previsto dal c.c.n.l. deve comprendere le posizioni dirigenziali coperte, anche se assunte a tempo determinato; accoglie il terzo per omessa pronuncia sulla specifica censura di ultrapetizione relativa al minimo contrattuale; dichiara assorbito il quarto; accoglie il quinto per omessa pronuncia sul giudicato esterno; dichiara assorbito il sesto; rigetta il settimo perché l’art. 2126 c.c. non si applica a mere maggiorazioni retributive non correlate a specifiche prestazioni lavorative aggiuntive e perché la P.A. deve recuperare le somme indebitamente corrisposte; rigetta l’ottavo chiarendo che l’art. 4 d.l. n. 16/2014 non esclude la ripetizione dell’indebito nei confronti del dipendente. La sentenza impugnata è quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione per nuovo esame.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il quarto e il sesto, ha rigettato gli altri motivi e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle censure accolte, rinviando alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione. Il rinvio è necessario per esaminare la dedotta omessa pronuncia sull’ultrapetizione relativa al minimo contrattuale della retribuzione di posizione e sul giudicato esterno invocato dal ricorrente. Restano invece confermati gli approdi della sentenza d’appello sulla ricorrenza dell’indebito e sulla ripetibilità delle somme, nonché sull’inapplicabilità dell’art. 2126 c.c. e dell’art. 4 d.l. n. 16/2014 come ostacolo alla ripetizione nei confronti del dipendente.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La censura non può tradursi in richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o documentale; il vizio è inammissibile se mira a un nuovo esame del fatto.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Anche nei vizi processuali il ricorrente deve indicare specificamente i fatti processuali e trascrivere le parti essenziali degli atti rilevanti.
art. 369, comma 1, n. 4 c.p.c.
Gli atti e documenti richiamati a fondamento del ricorso devono essere specificamente allegati e indicati.
art. 110 d.lgs. n. 267/2000
Il rapporto dei dirigenti a tempo determinato degli enti locali si coordina con la disciplina contrattuale e con le garanzie del lavoro a termine.
art. 26 c.c.n.l. Area Dirigenza Comparto Regioni-Autonomie locali 23 dicembre 1999
Il fondo per la dirigenza deve essere determinato tenendo conto delle posizioni dirigenziali effettivamente coperte e va utilizzato anche per le indennità dei dirigenti assunti a tempo determinato.
art. 1372 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non idoneo a sovvertire la disciplina contrattuale e legale applicabile al rapporto dirigenziale pubblico.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia sul motivo di appello integra vizio denunciabile quando la questione non sia stata affatto esaminata dal giudice di merito.
art. 161, comma 1, c.p.c.
È richiamato in relazione alla nullità della sentenza per asserita incongruenza tra motivazione e dispositivo.
art. 156, comma 2, c.p.c.
La nullità non rilevata in appello è assorbita se la censura principale viene accolta per omessa pronuncia.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno derivante da decreto ingiuntivo non opposto deve essere esaminato se specificamente dedotto; l’omessa pronuncia è vizio di sentenza.
art. 23 c.c.n.l. 22 febbraio 2006
Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto a una diversa remunerazione, ma non ritenuto dirimente.
art. 2 c.c.n.l. 14 maggio 2007
Richiamato insieme agli altri contratti collettivi per fondare la pretesa retributiva, senza accoglimento del motivo.
art. 4 c.c.n.l. 14 maggio 2007
Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto alla retribuzione, ma non decisivo ai fini del riconoscimento richiesto.
art. 14 c.c.n.l. 22 febbraio 2010
Invocato nel motivo sulla retribuzione adeguata, senza accoglimento.
art. 24 d.lgs. n. 165/2001
La retribuzione del personale dirigenziale è definita dai contratti collettivi e remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti.
art. 36 Cost.
Richiamato dal ricorrente, ma non idoneo a fondare il diritto ad ulteriori compensi fuori dalla disciplina collettiva applicabile.
art. 2126 c.c.
Non si applica quando la pretesa riguarda un mero aumento della retribuzione di posizione non collegato a una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva.
art. 2033 c.c.
La pubblica amministrazione può ripetere le somme indebitamente corrisposte al dipendente; non è richiesta la prova di un errore riconoscibile non imputabile all’ente.
art. 4 d.l. n. 16/2014
Non deroga all’art. 2033 c.c. e non esclude l’azione di ripetizione dell’indebito nei confronti del singolo dipendente nelle ipotesi previste.
L. n. 68/2014
Norma di conversione richiamata insieme all’art. 4 del decreto-legge.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che censuri la valutazione di atti e documenti di causa è inammissibile se mira, in sostanza, a un nuovo giudizio di merito; anche nei vizi processuali il ricorrente deve rispettare l’onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti.
- Nel pubblico impiego dirigenziale a tempo determinato degli enti locali, la disciplina contrattuale sul fondo per la dirigenza va applicata tenendo conto delle posizioni effettivamente coperte e le relative indennità possono gravare sul fondo anche per gli incarichi a termine, in coerenza con la disciplina del lavoro a termine e con il principio di non discriminazione.
- L’omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra vizio di nullità della sentenza quando la questione proposta non sia stata affrontata dal giudice di merito, e il giudice di legittimità deve cassare con rinvio per il riesame della censura non decisa.
- Il giudicato esterno derivante da un decreto ingiuntivo non opposto, se specificamente dedotto, deve essere esaminato dal giudice di merito; la sua totale mancata considerazione comporta omessa pronuncia.
- L’art. 2126 c.c. non può essere invocato per conseguire una maggiorazione della retribuzione di posizione sganciata da una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, poiché nel lavoro dirigenziale pubblico il trattamento economico è determinato dalla contrattazione collettiva e remunera onnicomprensivamente le funzioni attribuite.
- La pubblica amministrazione può recuperare dal dipendente le somme indebitamente erogate a titolo retributivo; l’art. 4 del d.l. n. 16/2014 non esclude la ripetizione dell’indebito verso il singolo percettore e non deroga all’art. 2033 c.c.
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