Sentenza del 13/06/2017 n. 2629 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ICI - Immobili di proprietà degli enti territoriali - Locazione canone agevolato - Esenzione - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune sosteneva che agli immobili di sua proprietà, situati interamente o prevalentemente nel territorio di altri Comuni e destinati alla locazione a canone agevolato, dovesse applicarsi l'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lettere a) e i), del d.lgs. 504/1992. La questione riguardava, in particolare, se la sola proprietà pubblica e la destinazione degli immobili a locazione con canone agevolato fossero sufficienti per ottenere il beneficio.
La decisione
La sentenza ha escluso l'applicazione dell'esenzione ICI. L'agevolazione prevista dall'art. 7, comma 1, lettere a) e i), del d.lgs. 504/1992 richiede infatti la sussistenza congiunta di due condizioni: l'immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale e deve essere destinato esclusivamente allo svolgimento di una delle attività tassativamente indicate dalla norma, quali attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive o di culto. La mera destinazione degli immobili alla locazione a canone agevolato non integra tali presupposti.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. 504/1992
L'esenzione ICI per gli immobili degli enti territoriali non opera automaticamente in ragione della proprietà pubblica e richiede il rispetto dei presupposti normativi, incluso il collegamento territoriale previsto dalla disposizione.
Art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. 504/1992
L'esenzione riguarda gli immobili utilizzati da enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate dalla norma. La locazione a canone agevolato, di per sé, non costituisce una delle attività esenti né dimostra l'uso diretto dell'immobile per una finalità agevolata.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a fattispecie non espressamente previste dalla legge.
- La proprietà pubblica dell'immobile non è sufficiente, da sola, a ottenere l'esenzione: occorre verificare anche l'ubicazione, l'utilizzo effettivo e la destinazione esclusiva del bene.
- Per l'esenzione relativa agli enti non commerciali devono sussistere congiuntamente sia l'utilizzo da parte dell'ente sia la destinazione esclusiva a una delle attività tassativamente indicate dalla norma.
- La concessione in locazione, anche a canone agevolato o per finalità sociali, normalmente non equivale all'utilizzo diretto dell'immobile per un'attività esente.
- In situazioni analoghe è necessario documentare concretamente il rapporto tra soggetto utilizzatore, finalità dell'attività svolta e destinazione esclusiva dell'immobile; in mancanza di tali elementi, l'esenzione può essere negata.
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