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Ordinanza

Ordinanza n. 1411/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Del provvedimento di rigetto espresso a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data del 22 DICEMBRE 2025 n. 0103731 (allegata al n. 1 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni in premessa, l’attestato formativo dell’istante Erminio Andrea, nato il 18/08/1978 a Tricase (Le), denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar”, rilasciato da Wisdom Kolegji Universitar. conseguito in Albania in data 22/03/2024 non è titolo valido, in Italia, per l’abilitazione all’esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e, pertanto, l’istanza prot. n° 19984 del 20/05/2024 è rigettata.”; di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente;

Giustizia amministrativa202600174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego espresso del riconoscimento in Italia di un attestato formativo albanese ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di docente specializzato per il sostegno didattico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale comunicato via e-mail il 22 dicembre 2025, con cui è stata rigettata l'istanza di riconoscimento di un attestato formativo denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar”, rilasciato in Albania da un collegio universitario e conseguito il 22 marzo 2024. Il diniego è stato motivato dall'Amministrazione con la non validità del titolo, in Italia, ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno agli alunni con disabilità. Sono stati inoltre impugnati gli atti connessi, compreso il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà conto della contestazione del diniego e della domanda cautelare incidentale.

La decisione

In sede cautelare, il TAR ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia del diniego. A un primo e sommario esame, proprio della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto sufficientemente argomentata la motivazione del provvedimento impugnato, fondata sulla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento. Per tale ragione ha escluso profili di fondatezza del gravame tali da giustificare la tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione delle divergenze giurisprudenziali esistenti sulla materia.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è indicato tra gli atti connessi impugnati, ma l'ordinanza non svolge una specifica valutazione sulla sua legittimità.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale; il TAR ha valutato, in via sommaria, la fondatezza del gravame e ha respinto la sospensione richiesta.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo e sommario esame, la motivazione del provvedimento impugnato risulti sufficientemente argomentata e non emergano profili di fondatezza del ricorso tali da integrare il fumus boni iuris.
  • Il diniego di riconoscimento di una qualifica formativa estera è assistito da adeguata motivazione, ai fini della valutazione cautelare, quando l'amministrazione esplicita che la qualifica non possiede qualità sufficienti per essere riconosciuta ai fini dell'abilitazione professionale richiesta.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelare

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