Cassazione Penale, Sentenza n. 48558/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro il sequestro preventivo disposto dal GIP nell'ambito di indagini per truffa aggravata a danno INPS. Censurava l'erroneo inquadramento della FEMCA CISL come soggetto terzo nonostante l'ente avesse beneficiato del presunto risparmio contributivo, la violazione dell'art. 325 c.p.p., la contraddittorietà e carenza motivazionale del provvedimento, l'omessa verifica del fumus commissi delicti e del periculum in mora, e la non applicabilità retroattiva delle norme sulle aspettative sindacali (art. 31 legge 300/1970 e art. 3, comma 1, D.Lgs. 564/1996).
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il terzo che chiede la restituzione del bene sequestrato non può contestare i presupposti del sequestro (fumus e periculum), potendo solo dimostrare la propria titolarità o l'inesistenza di rapporti di concorso con l'indagato. Pur rilevando che l'ente aveva beneficiato del risparmio contributivo, la Corte ha ritenuto che ciò non basta a trasformare l'ente in soggetto concorrente penalmente o a far venir meno la sua qualità formale di terzo. Ha altresì condannato la ricorrente al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata; la Corte ha ritenuto che, in qualità di terzo opponente al sequestro, non fosse legittimata a impugnare i presupposti del sequestro invocando tale disposizione
D.Lgs. 231/2001 art. 1, comma 3
art. 1 comma 3 del D. Lg.vo 231 del 2001
Richiamato per sostenere l'impossibilità di attribuire all'ente una responsabilità penale automatica; il Tribunale aveva escluso l'iscrizione dell'ente in rapporto alla responsabilità dell'ente stessa
legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), art. 31, comma 3
comma 3 dell'art. 31 della legge del 1970
Citato in relazione alla disciplina dell'aspettativa sindacale non retribuita e alla non retroattività della normativa successiva; la Corte ha però ritenuto che tali questioni sul fumus non siano opponibili dal terzo in sede di opposizione al sequestro
D.Lgs. 564/1996 art. 3, comma 1
art. 3, comma 1, del D. Lg.vo 564 del 1996
Richiamato dalla difesa in ordine all'applicabilità della disciplina delle aspettative sindacali; la rilevanza della questione è stata comunque rimessa al merito del procedimento penale
art. 616 cod. proc. pen.
Norma utilizzata per motivare la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle Ammende, stabilito dalla Corte in Euro 3.000
Massime di principio
- Chi si qualifica come terzo opponente al sequestro preventivo può solo dimostrare la titolarità o la mancanza di disponibilità del bene e l'assenza di rapporti di concorso con l'indagato; non può, in quella sede, discutere l'esistenza del fumus del reato o del periculum
- Il fatto che un ente abbia tratto un vantaggio economico dal comportamento contestato non determina automaticamente la sua perdita dello status di terzo né la sua responsabilità penale: è necessaria prova concreta di un collegamento concorsuale o della piena disponibilità dei beni da parte dell'indagato
- Il sequestro presso terzi è giustificato solo se i beni sono nella effettiva disponibilità dell'indagato; la semplice percezione di un beneficio da parte del terzo non è di per sé sufficiente a superare la qualifica di terzo
- Questioni complesse circa l'interpretazione di norme sostanziali (es. retroattività di disposizioni sulle aspettative sindacali) debbono essere affrontate nel merito del procedimento penale e non possono essere normalmente risolte in una opposizione al sequestro proposta da un terzo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48340/2022 del 21/12/2022
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48342/2022 del 21/12/2022
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48344/2022 del 21/12/2022
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48345/2022 del 21/12/2022
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48346/2022 del 21/12/2022
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48347/2022 del 21/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →