Cassazione Penale, Sentenza n. 26886/2024 del 08/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 20/09/2022 che confermava, in parte, le condanne per reati di bancarotta (distrattiva, documentale, preferenziale e riqualificazioni in bancarotta semplice), e disponeva anche statuizioni civili. Le principali censure sono: mancata correlazione tra accuse e motivazione della condanna (riqualificazioni e fatti diversi da quelli contestati), omessa o carente motivazione, vizio di applicazione delle regole sul concorso (extraneus) e sul dolo/elemento soggettivo, qualificazione/dimensione dell'aggravante ex art. 219 L. fall. (danno di rilevante entità) e conseguenti effetti sulla prescrizione, contestazione del rigetto delle proposte di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., richieste di annullamento o rideterminazione delle pene e delle statuizioni civili (anche alla luce della declaratoria di prescrizione intervenuta per alcuni capi), nonché questioni procedurali e di legittimità costituzionale in ordine all'applicabilità dell'art. 236 L. fall. ai concordati.
La decisione
La Corte di legittimità ha parzialmente accolto i ricorsi, con esiti differenziati per ciascun ricorrente: - Riccardo Ciardullo: il ricorso è accolto in relazione alla responsabilità agli effetti civili; la sentenza è annullata con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello per rivalutare le statuizioni civili (annullamento con rinvio ai fini civili). - Giovanni Lettieri: il ricorso è in parte accolto: la Corte ha ritenuto fondata la censura sulla riqualificazione/ prescrizione dei reati B1/B2 e, in applicazione delle Sezioni Unite (n. 39614/2022), ha disposto l'annullamento senza rinvio delle statuizioni civili relative a quei capi (statuizioni civili da revocare); le restanti censure sono state in gran parte respinte. - Maurizio Cimatti: il ricorso è solo parzialmente accolto; la Corte ha rilevato vizi motivazionali sulla specifica imputazione (capo A6: distrazione tramite Polaris) e ha annullato e rinviato per quella posizione (necessaria rivalutazione e possibile nuova determinazione della pena), mentre le altre censure sono rigettate. - Nicola Squillace: il ricorso è parzialmente accolto; la Corte ha ravvisato carenze motivazionali su profili di concorso/extraneus e su talune statuizioni (alcune questioni sono rinviate per nuova determinazione), mentre altre censure sono rigettate. - Gaetano Scoccia: il ricorso è in larga parte accolto; la Corte ha evidenziato gravi carenze motivazionali sull'affermazione di responsabilità (mancata specificazione del contributo concorsuale, utilizzo apodittico delle cariche societarie come prova), con conseguente annullamento e rinvio rispetto a più capi per nuova valutazione. In sintesi: la Cassazione ha annullato con rinvio più pronunce di merito (parziali) per carenza motivazionale o insufficienza della prova in relazione ad aspetti specifici delle posizioni di tutti i ricorrenti; ha altresì disposto l'annullamento senza rinvio delle statuizioni civili già adottate con riferimento a reati prescritti anteriormente alla sentenza di primo grado (sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Unite).
Norme richiamate
art. 219 legge fallimentare (R.D. 267/1942) - aggravante del danno di rilevante entità
La Corte ha confermato la possibilità di applicare l'aggravante anche ai reati collegati al concordato preventivo (interpretazione sistematica e richiamo a art. 223/216); il riconoscimento dell'aggravante incide sul termine di prescrizione e la sua mancata e/o scorretta contestazione può determinare la declaratoria di prescrizione e la conseguente revoca di statuizioni civili.
art. 236 legge fallimentare (R.D. 267/1942) — bancarotta connessa al concordato
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione costituzionale che ne contestava l'applicabilità per ragioni di uguaglianza; è confermata la legittimità di estendere la disciplina penale anche ai fatti connessi alla procedura concordataria, in coerenza con la tutela del patrimonio dei creditori.
art. 578 cod. proc. pen.
Applicazione collegata alla sentenza delle Sezioni Unite (n. 39614/2022): quando la prescrizione del reato è intervenuta anteriormente alla sentenza di primo grado, le statuizioni civili disposte in quella sede devono essere revocate (annullamento senza rinvio degli obblighi civili).
art. 599-bis cod. proc. pen. (patteggiamento/concordato in appello)
La Corte ha esaminato censure riguardanti il rigetto del concordato in appello; sul punto ha ritenuto inammissibili/irrilevanti alcune doglianze ma richiama la necessità di motivare correttamente l'incongruità della pena concordata e le modalità di calcolo della continuazione.
art. 129 cod. proc. pen.
Riferimento relativo alla possibilità di pronunciare sentenza di non doversi procedere o di assoluzione agli effetti penali quando i fatti risultino assolutamente non contestabili; la Corte ha richiamato l'alta soglia richiesta per una pronuncia piena di assoluzione nel caso di estinzione/remissione del reato.
artt. 43 e 110 cod. pen.; artt. 216, 217, 223 legge fallimentare
Richiamati per regolare il concorso nel reato (concorso dell'extraneus) e per la distinzione tra bancarotta fraudolenta patrimoniale/documentale e bancarotta semplice; la Corte ha sottolineato che per l'extraneus è necessaria prova della rappresentazione e della volontà dell'evento dannoso e che l'affermazione di concorso non può basarsi su mere posizioni societarie o presunzioni generiche.
Massime di principio
- La correlazione tra accusa e condanna deve essere rigorosa: la costruzione di una condanna su fatti o profili non formalmente contestati comporta rischio di annullamento o rinvio per carenza motivazionale.
- Se la prescrizione è intervenuta prima della sentenza di primo grado, le statuizioni civili adottate in quel grado vanno revocate (Sezioni Unite: art. 578 c.p.p.), salvo che sia data valida base probatoria e formale per mantenerle; il giudice di legittimità controlla compiutamente le motivazioni degli effetti civili.
- L'applicazione dell'aggravante ex art. 219 (danno di rilevante entità) incide sul termine di prescrizione: la contestazione formale e la motivazione oggettiva e soggettiva sono essenziali, e la mancata o generica contestazione può travolgere l'intera decisione sulle conseguenze prescrizionali.
- Il concorso del c.d. extraneus richiede prova specifica del contributo volontario e della rappresentazione dell'evento dannoso; non è sufficiente la mera carica societaria o l'appartenenza al gruppo per fondare la responsabilità penale.
- In caso di rigetto di proposte di concordato in appello, il giudice deve motivare congruamente la decisione, tenendo conto della possibile riformulazione della proposta; le questioni di calcolo della pena in presenza di patteggiamenti precedenti devono essere affrontate esplicitamente.
- La Cassazione è molto attenta alla qualità della motivazione: argomentazioni apodittiche, rinvii generici ad altri provvedimenti o l'uso di teoremi basati su 'non poteva non sapere' senza prova specifica sono profili che determinano annullamento e rinvio.
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