Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26886/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 20/09/2022 che confermava, in parte, le condanne per reati di bancarotta (distrattiva, documentale, preferenziale e riqualificazioni in bancarotta semplice), e disponeva anche statuizioni civili. Le principali censure sono: mancata correlazione tra accuse e motivazione della condanna (riqualificazioni e fatti diversi da quelli contestati), omessa o carente motivazione, vizio di applicazione delle regole sul concorso (extraneus) e sul dolo/elemento soggettivo, qualificazione/dimensione dell'aggravante ex art. 219 L. fall. (danno di rilevante entità) e conseguenti effetti sulla prescrizione, contestazione del rigetto delle proposte di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., richieste di annullamento o rideterminazione delle pene e delle statuizioni civili (anche alla luce della declaratoria di prescrizione intervenuta per alcuni capi), nonché questioni procedurali e di legittimità costituzionale in ordine all'applicabilità dell'art. 236 L. fall. ai concordati.

La decisione

La Corte di legittimità ha parzialmente accolto i ricorsi, con esiti differenziati per ciascun ricorrente: - Riccardo Ciardullo: il ricorso è accolto in relazione alla responsabilità agli effetti civili; la sentenza è annullata con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello per rivalutare le statuizioni civili (annullamento con rinvio ai fini civili). - Giovanni Lettieri: il ricorso è in parte accolto: la Corte ha ritenuto fondata la censura sulla riqualificazione/ prescrizione dei reati B1/B2 e, in applicazione delle Sezioni Unite (n. 39614/2022), ha disposto l'annullamento senza rinvio delle statuizioni civili relative a quei capi (statuizioni civili da revocare); le restanti censure sono state in gran parte respinte. - Maurizio Cimatti: il ricorso è solo parzialmente accolto; la Corte ha rilevato vizi motivazionali sulla specifica imputazione (capo A6: distrazione tramite Polaris) e ha annullato e rinviato per quella posizione (necessaria rivalutazione e possibile nuova determinazione della pena), mentre le altre censure sono rigettate. - Nicola Squillace: il ricorso è parzialmente accolto; la Corte ha ravvisato carenze motivazionali su profili di concorso/extraneus e su talune statuizioni (alcune questioni sono rinviate per nuova determinazione), mentre altre censure sono rigettate. - Gaetano Scoccia: il ricorso è in larga parte accolto; la Corte ha evidenziato gravi carenze motivazionali sull'affermazione di responsabilità (mancata specificazione del contributo concorsuale, utilizzo apodittico delle cariche societarie come prova), con conseguente annullamento e rinvio rispetto a più capi per nuova valutazione. In sintesi: la Cassazione ha annullato con rinvio più pronunce di merito (parziali) per carenza motivazionale o insufficienza della prova in relazione ad aspetti specifici delle posizioni di tutti i ricorrenti; ha altresì disposto l'annullamento senza rinvio delle statuizioni civili già adottate con riferimento a reati prescritti anteriormente alla sentenza di primo grado (sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Unite).

Norme richiamate

  • art. 219 legge fallimentare (R.D. 267/1942) - aggravante del danno di rilevante entità

    La Corte ha confermato la possibilità di applicare l'aggravante anche ai reati collegati al concordato preventivo (interpretazione sistematica e richiamo a art. 223/216); il riconoscimento dell'aggravante incide sul termine di prescrizione e la sua mancata e/o scorretta contestazione può determinare la declaratoria di prescrizione e la conseguente revoca di statuizioni civili.

  • art. 236 legge fallimentare (R.D. 267/1942) — bancarotta connessa al concordato

    La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione costituzionale che ne contestava l'applicabilità per ragioni di uguaglianza; è confermata la legittimità di estendere la disciplina penale anche ai fatti connessi alla procedura concordataria, in coerenza con la tutela del patrimonio dei creditori.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Applicazione collegata alla sentenza delle Sezioni Unite (n. 39614/2022): quando la prescrizione del reato è intervenuta anteriormente alla sentenza di primo grado, le statuizioni civili disposte in quella sede devono essere revocate (annullamento senza rinvio degli obblighi civili).

  • art. 599-bis cod. proc. pen. (patteggiamento/concordato in appello)

    La Corte ha esaminato censure riguardanti il rigetto del concordato in appello; sul punto ha ritenuto inammissibili/irrilevanti alcune doglianze ma richiama la necessità di motivare correttamente l'incongruità della pena concordata e le modalità di calcolo della continuazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferimento relativo alla possibilità di pronunciare sentenza di non doversi procedere o di assoluzione agli effetti penali quando i fatti risultino assolutamente non contestabili; la Corte ha richiamato l'alta soglia richiesta per una pronuncia piena di assoluzione nel caso di estinzione/remissione del reato.

  • artt. 43 e 110 cod. pen.; artt. 216, 217, 223 legge fallimentare

    Richiamati per regolare il concorso nel reato (concorso dell'extraneus) e per la distinzione tra bancarotta fraudolenta patrimoniale/documentale e bancarotta semplice; la Corte ha sottolineato che per l'extraneus è necessaria prova della rappresentazione e della volontà dell'evento dannoso e che l'affermazione di concorso non può basarsi su mere posizioni societarie o presunzioni generiche.

Massime di principio

  • La correlazione tra accusa e condanna deve essere rigorosa: la costruzione di una condanna su fatti o profili non formalmente contestati comporta rischio di annullamento o rinvio per carenza motivazionale.
  • Se la prescrizione è intervenuta prima della sentenza di primo grado, le statuizioni civili adottate in quel grado vanno revocate (Sezioni Unite: art. 578 c.p.p.), salvo che sia data valida base probatoria e formale per mantenerle; il giudice di legittimità controlla compiutamente le motivazioni degli effetti civili.
  • L'applicazione dell'aggravante ex art. 219 (danno di rilevante entità) incide sul termine di prescrizione: la contestazione formale e la motivazione oggettiva e soggettiva sono essenziali, e la mancata o generica contestazione può travolgere l'intera decisione sulle conseguenze prescrizionali.
  • Il concorso del c.d. extraneus richiede prova specifica del contributo volontario e della rappresentazione dell'evento dannoso; non è sufficiente la mera carica societaria o l'appartenenza al gruppo per fondare la responsabilità penale.
  • In caso di rigetto di proposte di concordato in appello, il giudice deve motivare congruamente la decisione, tenendo conto della possibile riformulazione della proposta; le questioni di calcolo della pena in presenza di patteggiamenti precedenti devono essere affrontate esplicitamente.
  • La Cassazione è molto attenta alla qualità della motivazione: argomentazioni apodittiche, rinvii generici ad altri provvedimenti o l'uso di teoremi basati su 'non poteva non sapere' senza prova specifica sono profili che determinano annullamento e rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.