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Ordinanza

Ordinanza n. 1616/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a., “- dell’ordinanza dirigenziale n. 255/2026 del 12/05/2026; - ove occorra, della nota prot. 18616 del 17/03/2026, redatta all’esito del sopralluogo effettuato in data 10/03/2026 dal personale tecnico dell’UTC, congiuntamente al personale della Polizia Municipale, non nota e mai comunicata alla ricorrente; - di ogni altro atto, anche non noto, presupposto, connesso e/o consequenziale.”

Giustizia amministrativa202603055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale comunale che vietava l’utilizzo delle porzioni immobiliari interessate da un’ordinanza di demolizione e consentiva la prosecuzione dell’attività farmaceutica solo nelle restanti porzioni legittime, previa separazione funzionale e strutturale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore farmacia)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza dirigenziale n. 255/2026 del Comune di Ercolano, nonché, ove occorrente, la nota tecnica redatta all’esito di un sopralluogo, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a. Dal testo dell’ordinanza cautelare non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. L’atto comunale vietava alla società di utilizzare, a qualsiasi titolo, le porzioni dell’immobile interessate dall’ordinanza di demolizione n. 336/2025; prevedeva uno sgombero entro tre giorni e la messa in sicurezza dei locali inibiti; consentiva la prosecuzione dell’attività farmaceutica nelle sole porzioni legittime, pari a circa 130 mq, subordinatamente alla realizzazione degli interventi di separazione, alla verifica dei requisiti da parte degli uffici competenti e dell’ASL e all’autorizzazione regionale alla riduzione dei locali; imponeva il completamento degli interventi entro novanta giorni, prospettando ulteriori provvedimenti interdittivi in caso di inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto in sede cautelare la domanda incidentale e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza dirigenziale comunale. Il Collegio ha ritenuto sussistente il pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’art. 55 c.p.a., considerando gli effetti medio tempore del divieto di utilizzo e privilegiando, nel bilanciamento degli interessi, quello alla prosecuzione dell’attività di farmacia, fino ad allora esercitata nei locali, in assenza di sostanziali controindicazioni. La sospensione è stata disposta nelle more degli opportuni approfondimenti propri della fase di merito, senza anticipare una decisione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati. È stata fissata l’udienza pubblica del 17 febbraio 2027 per la trattazione del merito, insieme al ricorso connesso, con possibile trattazione congiunta. Le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    pregiudizio grave e irreparabile

    La concessione della tutela cautelare è stata subordinata alla sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile; il requisito è stato ritenuto integrato in ragione degli effetti medio tempore del provvedimento inibitorio sull’attività farmaceutica.

  • art. 56 c.p.a.

    La società aveva chiesto misure cautelari anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a.; dal testo non risulta che il Collegio abbia adottato una specifica misura monocratica ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, il pregiudizio grave e irreparabile può sussistere quando il provvedimento amministrativo incide immediatamente sulla prosecuzione di un’attività economica già esercitata, determinando effetti medio tempore non adeguatamente reversibili.
  • Il bilanciamento cautelare degli interessi può condurre alla sospensione dell’efficacia di un provvedimento inibitorio quando l’interesse alla continuità dell’attività prevale, in assenza di sostanziali controindicazioni, sugli interessi pubblici contrapposti, ferma la necessità degli approfondimenti nella fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiSanitàEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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