Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28961/2025 del 02/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di tre deliberazioni assembleari di una comunione immobiliare: una del 2007 che prevedeva la realizzazione di un nuovo impianto idrico potabile in sostituzione di quello esistente e il suo trasferimento gratuito al comune; una del 2008 che approvava il preventivo di spesa relativo all'impianto idrico e il preventivo di esercizio per spese di illuminazione e riparazione di impianti elettrici; una del 2009 relativa a lavori di messa in sicurezza di strade comunali. I condomini attori sostenevano la nullità delle delibere perché incidenti su diritti individuali di proprietà e godimento e, quindi, asseritamente richiedenti l'unanimità. In appello, il solo ricorrente insisteva anche sull'estraneità della comunione agli obblighi derivanti da una convenzione di lottizzazione stipulata in passato tra il comune e il lottizzante originario, deducendo che tali obblighi non sarebbero opponibili ai successivi acquirenti e che la convenzione sarebbe comunque scaduta. Nel ricorso per cassazione, per quanto qui rileva, è stato proposto un primo motivo di ricorso per difetto di giurisdizione, assumendo che la lite riguardasse l'esecuzione della convenzione di lottizzazione e quindi rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 c.p.a. e dell'art. 11 l. n. 241/1990.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso concernente la giurisdizione. Ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse deciso nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, e che tale questione non fosse stata devoluta con specifico motivo in appello. Ne è derivato il formarsi del giudicato implicito sulla giurisdizione, con conseguente preclusione sia al rilievo officioso in sede di legittimità sia alla contestazione da parte della parte che aveva essa stessa adito il giudice ordinario. La Corte ha quindi confermato, per il momento, la giurisdizione del giudice ordinario e ha rimesso l'esame degli altri motivi alla Seconda Sezione civile, tabellarmente competente, che dovrà provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    La doglianza di difetto di giurisdizione è veicolabile come motivo di ricorso per cassazione, ma nel caso concreto era preclusa dal giudicato implicito formatosi sulla giurisdizione.

  • art. 374 c.p.c.

    Il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite per la trattazione della questione di giurisdizione.

  • art. 133, comma 1, lettera a), n. 2, c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative all'esecuzione di convenzioni di lottizzazione.

  • art. 11 della legge n. 241 del 7 agosto 1990

    Richiamato quale fondamento normativo degli accordi sostitutivi o integrativi del provvedimento e, nel caso, della tesi sulla natura pubblicistica della convenzione di lottizzazione.

  • art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c.

    Le memorie istruttorie richiamate dal ricorrente non sono state ritenute idonee a superare la preclusione derivante dal mancato motivo di appello sulla giurisdizione.

  • art. 142 disp. att. c.p.c.

    Dopo la decisione sulla giurisdizione, l'esame degli altri motivi è stato rimesso alla sezione ordinaria competente.

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado decide nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e la parte soccombente non censura specificamente tale profilo in appello, la questione di giurisdizione si consolida per giudicato implicito e non può essere rilevata d'ufficio in cassazione.
  • La parte che ha introdotto il giudizio davanti al giudice ordinario non può, una volta soccombente nel merito, contestare la giurisdizione del giudice adito, salvo che la questione non sia stata tempestivamente e specificamente devoluta nei gradi di merito.
  • Deduzioni svolte in atti difensivi non equivalenti a un espresso motivo di gravame non sono sufficienti a riaprire la questione di giurisdizione se sul punto si è già formato il giudicato implicito.
  • Nei giudizi con più motivi di ricorso, la Cassazione può limitare la decisione alla sola questione preliminare di giurisdizione e rinviare gli ulteriori motivi alla sezione ordinaria competente.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.