Cassazione Civile, Ordinanza n. 28239/2025 del 24/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto privato, in proprio e quale legale rappresentante della società, ha promosso querela di falso per far dichiarare la falsità dell'avviso di ricevimento di una raccomandata postale del 10.3.2010, sostenendo di non aver mai ricevuto l'atto e di non aver apposto la firma risultante sull'avviso. Il Tribunale aveva accolto la querela ritenendo non autentica la sottoscrizione. In appello, l'Agenzia delle Entrate e Poste Italiane hanno ottenuto la riforma della decisione: la Corte d'appello ha valorizzato le risultanze delle indagini penali preliminari, l'ordinanza di archiviazione del GIP, il confronto visivo tra la firma contestata e un'altra firma riconosciuta autentica, nonché l'inattendibilità dei testimoni e la scarsa decisività della consulenza tecnica di primo grado. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, vizi di motivazione e violazione delle norme sulla valutazione della prova, lamentando che la Corte territoriale avesse deciso solo su due elementi, senza considerare la c.t.u., la c.t.p. e la documentazione di parte, e avesse riformato la sentenza di primo grado senza adeguata confutazione delle sue ragioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi. Ha affermato che la Corte d'appello ha correttamente esercitato il proprio potere di valutazione delle prove, anche discostandosi dalle conclusioni della c.t.u. di primo grado, senza necessità di disporre una nuova consulenza. Ha inoltre ribadito che la consulenza tecnica di parte è una mera allegazione difensiva, priva di autonoma forza probatoria, e che le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito. Ne consegue la conferma della decisione impugnata che aveva rigettato la querela di falso, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 221 c.p.c.
querela di falso in via principale
richiamato quale base processuale dell'azione proposta per contestare la falsità dell'avviso di ricevimento.
art. 111 Cost.
invocato nei motivi di ricorso in relazione al vizio di motivazione e alla correttezza della decisione.
art. 113 c.p.c.
richiamato in ricorso per denunciare la violazione delle norme di decisione e valutazione.
art. 115 c.p.c.
la Corte ribadisce che la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito forza di prova legale a elementi che non l'hanno.
art. 116 c.p.c.
la censura non può consistere nella mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso per denunciare un vizio motivazionale della sentenza d'appello.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per dedurre omesso esame di fatti decisivi; la Corte osserva che le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del merito.
art. 2697 c.c.
richiamato in ricorso; la Corte non ravvisa una violazione dell'onere della prova, poiché il giudice di merito ha valutato le prove acquisite.
art. 2727 c.c.
richiamato in ricorso in tema di presunzioni, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette a contestare il merito.
art. 2729 c.c.
richiamato in ricorso in materia di presunzioni semplici; la Corte non entra nel merito della relativa valutazione.
art. 196 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo con riferimento alla consulenza tecnica; la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della c.t.u.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di merito il giudice può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, purché dia conto in modo adeguato delle ragioni del proprio dissenso e fondi la decisione su elementi probatori già acquisiti e logicamente valutati.
- La consulenza tecnica di parte è una semplice allegazione difensiva di contenuto tecnico e non costituisce prova autonoma: il giudice non è tenuto a confutarne espressamente il contenuto se aderisce a un diverso e coerente quadro probatorio.
- Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili in cassazione solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la hanno; non possono invece tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
- Il sindacato di legittimità non consente di sostituire l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito con una diversa lettura delle prove, quando la motivazione sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- Nella querela di falso, la valutazione dell'autenticità della sottoscrizione può fondarsi su una pluralità di elementi, compresi riscontri tecnici, risultanze investigative e apprezzamenti comparativi del giudice, purché il ragionamento decisorio sia motivato in modo sufficiente e non illogico.
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