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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08322/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente deduceva che la sentenza impugnata non aveva dichiarato l'improcedibilità per difetto di querela in relazione alla residua aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p., alla luce del nuovo regime introdotto dal D.Lgs. 150/2022 (riforma Cartabia). Sostenne che, pur essendo stata esclusa la maggior parte delle aggravanti, doveva operare l'improcedibilità per mancanza di querela; la questione era stata sollevata dal Procuratore Generale in sede di conclusioni in appello ma, secondo la difesa, la Corte d'appello non l'aveva considerata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo inammissibile perché la questione dell'improcedibilità non era stata sollevata dalla difesa nell'atto di appello (ma solo dal Procuratore Generale nelle conclusioni cartolari) e, comunque, la richiesta era manifestamente infondata: dagli atti risultava che la parte offesa Alto Calore Servizi S.p.A. aveva depositato una "denuncia-querela" in data 30/03/2023 e si era costituita parte civile nel giudizio di primo grado, e la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità secondo consolidato orientamento giurisprudenziale. Conseguentemente la declaratoria di improcedibilità non poteva trovare luogo. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; ha ritenuto inammissibile la domanda di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile per tardività delle memorie.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 624, art. 625 c.1 n.2, art. 625 c.1 n.7, art. 99

    Gli artt. indicati riguardano il reato contestato e le aggravanti/attenuanti; la Corte ha confermato la responsabilità e la valutazione delle circostanze (attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante ex art. 625 c.1 n.2).

  • D.Lgs. 10/10/2022, n. 150 (riforma Cartabia)

    Introduce il nuovo regime di procedibilità per taluni reati trasformandoli in perseguibili a querela; la Corte ha rilevato che la querela era stata presentata nel termine previsto dall'art. 85 c.2, quindi la procedibilità è salva.

  • Codice di procedura penale

    Consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio la manifesta infondatezza di questioni processuali; qui è stato richiamato per motivare che la conclusione del Procuratore Generale era manifestamente infondata e rilevabile anche in sede di legittimità.

  • Codice di procedura penale

    Regola i termini per il deposito delle memorie nel giudizio camerale; la Corte ha ritenuto tardiva la memoria della parte civile e perciò inammissibile la domanda di liquidazione delle spese presentata con essa.

Massime di principio

  • Problemi di procedibilità fondati sulla carenza di querela devono essere sollevati tempestivamente dalla difesa (nell'atto di appello) per essere esaminati; se sollevati tardivamente dalla sola Pubblica Accusa in sede cartolare possono essere considerati inammissibili rispetto al gravame dell'imputato.
  • La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità per i reati che, dopo la riforma, sono perseguibili a querela: pertanto la presenza di una querela o di una costituzione di parte civile salva la procedibilità.
  • La verifica formale dei termini di deposito degli atti e delle memorie è essenziale: memorie depositate fuori termine nel rito camerale non possono essere prese in considerazione neppure ai fini della liquidazione delle spese.
  • La Corte di legittimità può dichiarare inammissibile un ricorso anche quando la questione dedotta è manifestamente infondata e ciò è rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 591 c.4 c.p.p.; non ogni nuova argomentazione in Cassazione ottiene esame se priva di fondamento o rilevata nei fatti di causa.
  • In casi analoghi occorre documentare chiaramente l'esistenza e la tempestività della querela (o della costituzione di parte civile) e sollevare tempestivamente eccezioni di procedibilità per evitare l'inammissibilità del gravame.

Testo integrale

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