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Sentenza

Sentenza n. 1264/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 219/2025, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, in data 28 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202503816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la Carta docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 219/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 10 marzo 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica del docente, per l’importo nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00. Nonostante il giudicato, l’Amministrazione non aveva eseguito la statuizione. La ricorrente ha quindi domandato l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell’integrale esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c. e che, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione. In assenza di prova dell’adempimento, ha ordinato al Ministero di erogare entro 60 giorni dalla notifica della sentenza € 500,00 per ciascuno dei quattro anni scolastici, per complessivi € 2.000,00, oltre agli interessi legali dalla notifica della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio fino al saldo. Ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, con intervento su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e con esecuzione entro i successivi 120 giorni. Il commissario potrà adottare gli atti necessari, anche variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, direttamente o tramite funzionario delegato, senza compenso aggiuntivo. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché, in rapporto all’esiguità del debito, sarebbe stata eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, quantificate in € 1.000,00 oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata esclusa perché, in ragione dell’esiguità del debito, sarebbe stata eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

  • art. 324 c.p.c.

    La sentenza del giudice ordinario è stata ritenuta passata in giudicato sulla base dell’attestazione della cancelleria.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 474 c.p.c.

    Rileva ai fini della qualificazione del titolo esecutivo; il titolo è individuato nella sentenza munita di attestazione di conformità.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente, riconosciuto nel giudizio presupposto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto alla statuizione che le impone una prestazione determinata.
  • Nei confronti delle amministrazioni, l’esecuzione giudiziale del titolo presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione debitrice.
  • In assenza di prova dell’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine definito, disponendo contestualmente la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in rapporto all’entità del debito e alle circostanze concrete, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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