Sentenza n. 737/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano che aveva disposto l'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, notificata all'Amministrazione e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contrastato la pretesa. Il giudice ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione dei provvedimenti di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore, per corrispondere le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli ulteriori accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nel provvedimento giudiziale, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non è costitutivo del diritto di credito: l'importo indicato dalla creditrice non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo, la legge e gli eventuali pagamenti parziali. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale dovrà intervenire su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e provvedere entro i successivi centoventi giorni, senza compenso. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione delle condanne al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Regolano la debenza e la decorrenza degli interessi; nel giudizio di ottemperanza la misura degli interessi deve essere verificata in concreto secondo il titolo e la legge, senza automatica vincolatività dei conteggi del creditore.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano per la disciplina delle spese di giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione debitrice di adempiere, anche nominando preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito riconosciuto dal titolo; serve esclusivamente a renderne effettivo il soddisfacimento. L'importo dovuto deve essere ricostruito sulla base del giudicato, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione, che deve verificare misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo esecutivo e le disposizioni di legge applicabili.
- L'azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione statale può essere proposta dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- Quando nomina un commissario ad acta per l'esecuzione di una condanna pecuniaria, il giudice può attribuire l'incarico a un dirigente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della relativa spesa e stabilire che l'intervento avvenga su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
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