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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17335/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per più capi di imputazione. Con il primo motivo contestava il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata in materia di ricettazione ex art. 648 c.p. Il secondo motivo lamentava il mancato assorbimento di un capo di imputazione nella rapina. Il terzo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione sulla declaratoria di responsabilità per un ulteriore reato contestato al capo c). Il quarto motivo censurava il mancato accoglimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che i primi tre motivi sono, in sostanza, reiterativi di questioni già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito, mentre il quarto è infondato perché le attenuanti generiche risultano già riconosciute dal G.U.P. ed equivalenti alle aggravanti in sede di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo indeducibile perché meramente riproduttivo delle censure già svolte in appello e prive di specificità; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la stessa ragione e per genericità, richiamando il difetto di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.; ha considerato non deducibile il terzo motivo perché nuovamente reiterativo di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito; ha infine ritenuto manifestamente infondato il quarto motivo sulle attenuanti generiche, osservando che tali attenuanti erano già state riconosciute in giudizio di equivalenza. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il riconoscimento della fattispecie attenuata in materia di ricettazione; la Corte non entra nel merito della questione perché il motivo è ritenuto non specifico/reiterativo.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso, per difetto di correlazione con la decisione impugnata, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Implicitamente richiamato dalla doglianza sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte osserva che tali attenuanti erano già state riconosciute in sede di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza autonoma critica argomentata, censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito.
  • La specificità del motivo richiede una effettiva correlazione tra le ragioni poste a base della decisione impugnata e le ragioni dell'impugnazione; la loro mancanza comporta l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • In sede di legittimità non è deducibile una censura che si risolva in una mera reiterazione di questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata risulti logica e puntuale.
  • La doglianza relativa alle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata quando risulta che tali attenuanti siano già state riconosciute dal giudice di merito e valutate nel bilanciamento con le aggravanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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