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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49264/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte di appello di Roma che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza penale irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Napoli (condanna per usura continuata aggravata nei confronti di Massaro). Massaro deduce la sussistenza del vizio previsto dall'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., sostenendo che la sentenza assolutoria resa nei confronti di D'Onofrio e Cantone (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) contenga fatti e valutazioni incompatibili con quelli che hanno retto la sua condanna — in particolare la menzione di un pagamento di euro 80.000 in relazione all'acquisto di una mansarda da parte della parte offesa Cerullo e il rinvenimento, presso l'abitazione del Massaro, di un manoscritto con appunti relativi a scadenze mensili per complessivi 80.000 euro — e che la Corte territoriale abbia erroneamente richiesto l'identità del fatto invece della effettiva inconciliabilità fra le ricostruzioni fattuali.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'art. 630, comma 1, lett. a), richieda l'esistenza di un'incompatibilità oggettiva tra i fatti stabiliti a fondamento della condanna e quelli accertati in altra sentenza irrevocabile, non semplici divergenze valutative o di attendibilità delle prove tra diversi giudici. La Corte ha quindi escluso l'inconciliabilità: le due decisioni riguardavano fatti diversi e imputati diversi, con la sola parte offesa comune (Cerullo); valutazioni divergenti sull'attendibilità di dichiarazioni o testimoni in processi separati non costituiscono di per sé prova nuova o incompatibilità idonea alla revisione. La Corte ha inoltre ritenuto non decisivo il manoscritto rinvenuto presso il Massaro, così come l'SMS della parte offesa, elementi già valutati e ritenuti inattendibili dai giudici di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    «se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza (...) di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza irrevocabile del giudice ordinario (...)»

    La revisione è ammessa solo se esiste una incompatibilità oggettiva fra i fatti accertati nella sentenza di condanna e quelli accertati in un'altra sentenza irrevocabile; non è sufficiente una divergenza di valutazione o di attendibilità probatoria tra diversi giudici

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni: differenti applicazioni del criterio da parte di giudici diversi possono legittimare valutazioni divergenti sulla attendibilità senza comportare incompatibilità fra giudicati

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e al pagamento di somme alla cassa delle ammende, applicata qui per irrogare euro 3.000 al ricorrente

  • artt. 81, comma 2; 644, comma 4, n.5, cod. pen. (norme sostanziali richiamate)

    Norme penali che individuano la fattispecie di usura continuata aggravata per la quale Massaro era stato condannato; rilevanti come oggetto del giudicato sostanziale ma non direttamente decisive sulla disciplina della revisione

Massime di principio

  • La revisione ex art. 630(a) richiede un'incompatibilità oggettiva dei fatti accertati: divergenze nella valutazione della prova o sull'attendibilità di testimoni tra giudici diversi non bastano.
  • Per ottenere la revisione è necessario dimostrare la falsità o l'irrimediabile contraddittorietà del fatto come accertato nella sentenza di condanna; mere ricostruzioni alternative o contraddittorie non sono idonee.
  • Il ritrovamento di documenti o appunti presso l'imputato può essere distinto e valutato diversamente nei vari procedimenti; la loro esistenza non determina automaticamente incompatibilità tra giudicati se il fatto accertato è diverso.
  • L'impugnazione sul terreno della revisione è uno strumento di natura straordinaria con soglia probatoria elevata: le critiche di merito sulla valutazione delle prove devono essere proposte nelle ordinarie sedi di impugnazione, non nella revisione, salvo che non emergano prove nuove o incompatibilità manifeste.
  • Una sentenza assolutoria che non menzioni l'imputato o rapporti specifici con la parte offesa difficilmente genera, di per sé, un contrasto con una sentenza di condanna relativa a diverso contesto fattuale e diversi imputati.

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