Sentenza n. 501/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO: di 2 sentenze rese dai Tribunali di Torino, Asti sezione Lavoro e Previdenza, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 1.893,34 comprensivi di spese ed oneri di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze dei Tribunali di Torino e Asti, Sezione lavoro e previdenza, recanti condanna al pagamento di spese legali per complessivi € 1.893,34
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista distrattario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, agendo in proprio quale distrattario delle spese e dei compensi riconosciuti nelle due sentenze del giudice ordinario, ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo il pagamento delle somme liquidate in suo favore. Le sentenze erano state prodotte in copie conformi ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificate via PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso infruttuosamente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato. Il ricorrente ha inoltre chiesto l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: i titoli giudiziali erano validi e notificati, il termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni era inutilmente decorso e l'inottemperanza non era contestata. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate dalle sentenze entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per provvedere al pagamento; il ricorrente deve comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione della sentenza. È stata respinta, per ragioni di equità sostanziale, la domanda di penalità di mora: l'obbligazione trae origine esclusivamente dal provvedimento del giudice ordinario, è assistita da garanzie e il difensore può rivalersi nei confronti del proprio rappresentato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per i possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l'art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo utilizza per ordinare l'esecuzione dei titoli giudiziali e nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il testo richiama la previsione di cui all'art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.
Consente la previsione di una penalità di mora, ma nel caso concreto il TAR ne esclude l'applicazione per ragioni di equità sostanziale.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere in ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
Le sentenze azionate sono state rilasciate in copia attestata conforme all'originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c.
La produzione delle sentenze in copia conforme è ritenuta idonea ai fini dell'azione esecutiva esercitata.
art. 93 c.p.c.
Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
Giustifica la distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di somme liquidate da sentenze del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, costituiscono presupposti sufficienti la produzione del titolo in copia conforme, la sua notificazione all'amministrazione soccombente, il decorso infruttuoso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'inadempimento dell'amministrazione.
- Accertata l'inottemperanza a un titolo giudiziale recante una condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata, per ragioni di equità sostanziale, quando l'obbligazione da eseguire deriva esclusivamente da una pronuncia del giudice ordinario, è assistita da altre garanzie esecutive e il difensore distrattario può rivalersi nei confronti del proprio rappresentato.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso aggiuntivo a carico dell'amministrazione inadempiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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