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Ordinanza

Ordinanza n. 163/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Bologna che ha dichiarato irricevibile l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Bologna del 28 aprile 2026, notificato nella medesima data, con cui è stata dichiarata irricevibile la sua istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. È stata proposta anche domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dell'atto, ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati gli ulteriori motivi di legittimità dedotti contro il provvedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur ritenendo sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ha escluso la presenza del periculum in mora, rilevando che la ricorrente dispone già di un permesso di soggiorno per asilo, con scadenza nel 2034, che le consente la piena ed esaustiva permanenza sul territorio nazionale. In assenza di un pericolo di danno grave e irreparabile, non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la sospensione del provvedimento impugnato. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La tutela cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti previsti per la sospensione dell'efficacia del provvedimento, con particolare riferimento all'esistenza di un pericolo di danno grave e irreparabile.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la sussistenza di un pericolo di danno grave e irreparabile; tale presupposto non ricorre quando il ricorrente disponga già di un titolo di soggiorno valido che assicuri la piena permanenza sul territorio nazionale.
  • Nel giudizio cautelare, la presenza di un titolo amministrativo autonomo e vigente, idoneo a garantire la posizione sostanziale del ricorrente durante il processo, può escludere il periculum in mora anche se è contestato il diniego o l'irricevibilità di una diversa istanza amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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