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Sentenza

Sentenza n. 3004/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza numero 760/2025, emessa in data 12 giugno 2025 dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202504975

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 760/2025, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto all'erogazione della somma annuale di € 500,00 prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, mediante carta elettronica, e il Ministero era stato condannato al pagamento per l'anno scolastico 2024/2025. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'attribuzione della carta docente. Il titolo era stato notificato al Ministero presso la sede reale; inoltre, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che il titolo era stato regolarmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni statali. Poiché l'inadempimento risultava documentato e non era stato contestato dal Ministero, il Collegio ha dichiarato l'inottemperanza e ha ordinato all'amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, con incarico da svolgersi nei successivi centoventi giorni su istanza diretta della creditrice. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, anche i capitoli di bilancio specificamente destinati e il pagamento in conto sospeso. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione di € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione fonda il diritto all'erogazione annuale di € 500,00 mediante la carta docente, riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere rispettato prima di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale; nel caso concreto il termine risultava decorso.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996

    In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile, strumento utilizzabile dal commissario ad acta per dare esecuzione al giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato regolarmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 per l'adempimento delle condanne pecuniarie a carico delle amministrazioni statali.
  • L'amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al giudicato entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, adottando tutti gli atti necessari a realizzare concretamente il comando giudiziale, anche quando il pagamento debba avvenire mediante strumenti amministrativi specifici.
  • In presenza di perdurante inerzia dell'amministrazione successiva alla pronuncia di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di adottare direttamente o tramite funzionario delegato gli atti necessari all'esecuzione.
  • L'eventuale incapienza dei fondi ordinari dell'amministrazione soccombente non impedisce l'esecuzione del giudicato pecuniario, potendo il commissario ad acta ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e, ove occorra, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
  • Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del funzionario nominato, non è dovuto alcun compenso per l'esecuzione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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