Sentenza n. 3650/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante per l'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente qualificata all'estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 13 giugno 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna ai sensi del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016. Ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, non avendo essa adottato un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha chiesto inoltre la condanna dell'amministrazione a provvedere entro il termine fissato dal giudice e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha preliminarmente rilevato che la competenza a concludere il procedimento appartiene al Ministero dell'Istruzione, oggi denominato Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ha ritenuto applicabile l'art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, secondo cui il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha ordinato al Ministero di esaminare la documentazione relativa alla posizione della ricorrente e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l'amministrazione deve valutare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare la durata, il livello e la qualità della formazione e, ove necessario, disporre misure compensative proporzionate, secondo i principi della direttiva 2005/36/CE e della giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria e della Corte di giustizia dell'Unione europea. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento competente del Ministero, assegnandogli ulteriori 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo, accertato il silenzio-inadempimento, di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e di predisporre la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Impone all'autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 recependo la direttiva 2013/55/UE, rilevante per la disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove necessario, l'adozione di misure compensative proporzionate nell'ambito della valutazione dell'equipollenza della formazione conseguita in altro Stato membro.
direttiva 2005/36/CE
Impone una valutazione sostanziale e complessiva della formazione e delle competenze acquisite in altro Stato membro ai fini del riconoscimento della qualifica professionale.
art. 6 decreto-legge 173/2022, convertito in legge 604/2022
Ha attribuito al Ministero dell'Istruzione la denominazione di Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Quando l'autorità competente non adotta il provvedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, si configura il silenzio-inadempimento, accertabile mediante l'azione prevista dall'art. 117 c.p.a.
- In caso di accertato silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione competente di concludere il procedimento entro un termine congruo, anche superiore a quello ordinario quando il numero rilevante di istanze e la complessità delle verifiche lo giustifichino.
- La valutazione di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro deve considerare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché la durata, il livello e la qualità complessivi della formazione, senza limitarsi a un confronto meramente formale tra titoli.
- L'amministrazione competente deve verificare se le conoscenze e le qualifiche acquisite nello Stato membro d'origine, eventualmente integrate dall'esperienza professionale maturata nello Stato d'origine o nello Stato ospitante, soddisfino anche solo parzialmente i requisiti per l'accesso all'attività professionale.
- Qualora emerga una differenza rilevante tra la formazione posseduta e quella richiesta, l'amministrazione deve valutare l'equipollenza e, se necessario, applicare misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente la domanda.
- Il giudice amministrativo può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per provvedere qualora l'amministrazione non ottemperi all'ordine di concludere il procedimento.
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