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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1534

Regolamento (UE) 2025/1534 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2025, relativo a deroghe temporanee a talune disposizioni dei regolamenti (UE) 2017/2226 e (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'entrata in funzione graduale del sistema di ingressi/uscite

Normativa europea32025R1534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un regime transitorio e graduale per l’avvio dell’EES, derogando temporaneamente ad alcune disposizioni dei regolamenti (UE) 2017/2226 e (UE) 2016/399. L’obiettivo è evitare un avvio simultaneo e completo del sistema in tutti i valichi, riducendo i rischi operativi e consentendo agli Stati membri di raggiungere progressivamente gli obiettivi di copertura e di funzionalità, anche biometriche. Il testo disciplina piani di introduzione, soglie percentuali, uso dei timbri, accessi ai dati, sospensioni temporanee e regole informative per i viaggiatori e i vettori.

Deroghe temporanee per consentire l’entrata in funzione graduale del sistema di ingressi/uscite (EES) alle frontiere esterne dell’UE.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri presso i cui valichi di frontiera l’EES è operativo ai sensi del regolamento (UE) 2017/2226, durante il periodo di entrata in funzione graduale dell’EES di 180 giorni decorrente dalla data di entrata in funzione fissata dalla Commissione. Riguarda le autorità nazionali di frontiera, eu-LISA, Europol, la Commissione, il personale autorizzato dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e, in parte, i vettori che trasportano cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nell’EES. Sono previste regole specifiche anche per i valichi in cui l’EES non è operativo o è sospeso; il regolamento non si applica alla Danimarca e all’Irlanda, mentre disciplina l’associazione di Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e la situazione di Cipro secondo le rispettive basi Schengen.

Regolamento (UE) 2025/1534: entrata in funzione graduale del sistema di ingressi/uscite (EES)

Il regolamento introduce una disciplina transitoria per l’avvio progressivo dell’EES alle frontiere esterne, in deroga a parti dei regolamenti (UE) 2017/2226 e (UE) 2016/399. La logica è evitare un’implementazione simultanea e completa in tutti gli Stati membri e in tutti i valichi, che i considerando qualificano come rischiosa per la resilienza del sistema e per i flussi di frontiera.

Finalità e contesto

Il testo nasce dall’esigenza di consentire un avvio controllato dell’EES, in presenza del fatto che non tutte le notifiche richieste dall’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 risultavano ancora ricevute dalla Commissione al momento dell’adozione. Il regolamento mira dunque a garantire flessibilità operativa agli Stati membri, a favorire adeguamenti tecnici e organizzativi e a proteggere al contempo i diritti degli interessati e la continuità dei controlli di frontiera.

Ambito di applicazione soggettivo e territoriale

Si applica agli Stati membri che utilizzano l’EES alle frontiere esterne in cui il sistema è operativo ai sensi del regolamento (UE) 2017/2226. Coinvolge le autorità nazionali di frontiera, eu-LISA, Europol, la Commissione, il Garante europeo della protezione dei dati e, per alcuni profili, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e i vettori. Restano esclusi Danimarca e Irlanda; per Cipro il testo precisa che l’utilizzo dell’EES avverrà solo quando saranno soddisfatte le condizioni previste. Sono richiamati anche gli assetti di associazione Schengen di Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein.

Piani di introduzione e governance del rollout

Il regolamento articola l’avvio graduale in due strumenti di pianificazione. eu-LISA deve predisporre entro il 25 agosto 2025 un piano di introduzione ad alto livello, approvato dal suo consiglio di amministrazione, con obiettivi di prestazione, disponibilità, strategia per i difetti tecnici, procedure di emergenza e orientamenti per Stati membri ed Europol. Entro il 24 settembre 2025 ciascuno Stato membro deve trasmettere alla Commissione un piano nazionale di introduzione, elaborato in consultazione con Commissione ed eu-LISA, che descriva come saranno rispettate le soglie e i requisiti del regolamento.

I piani nazionali devono indicare, per ciascuna fase, la data prevista di operatività, la percentuale di attraversamenti di frontiera da registrare e, se del caso, le funzionalità biometriche da utilizzare. La Commissione valuta la coerenza complessiva dei piani; eu-LISA verifica la coerenza tecnica. Gli Stati membri devono inoltre presentare relazioni mensili di attuazione a partire dal 30° giorno dal primo giorno di entrata in funzione graduale.

Soglie progressive di utilizzo

L’entrata in funzione graduale è scandita da soglie minime. Dal primo giorno ciascuno Stato membro deve iniziare a usare l’EES in uno o più valichi, preferibilmente con una combinazione di valichi aerei, terrestri e marittimi. Entro 30 giorni deve registrare almeno il 10% del numero stimato di attraversamenti; entro 90 giorni almeno il 35% e l’uso biometrico in almeno metà dei valichi; entro 150 giorni almeno il 50% e l’uso biometrico in tutti i valichi; entro 170 giorni deve registrare tutti i cittadini di paesi terzi soggetti all’EES.

Durante i primi 60 giorni le funzionalità biometriche non sono obbligatorie e i fascicoli individuali possono essere creati o aggiornati senza dati biometrici. I respingimenti devono essere registrati nell’EES secondo le regole dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226, con o senza dati biometrici a seconda della configurazione del valico.

Regole probatorie: timbri, dati EES e assenza di automatismi negativi

Poiché i dati raccolti nella fase graduale possono essere incompleti, il regolamento mantiene un ruolo centrale dei timbri sui documenti di viaggio. Le autorità di frontiera devono timbrare sistematicamente ingressi e uscite. In assenza di dati EES pertinenti, prevalgono i timbri; in mancanza del timbro, prevalgono i dati EES; in caso di discrepanza tra fascicolo biometrico e timbro, prevale il dato EES. In altri casi, soprattutto quando il fascicolo non contiene dati biometrici, la decisione resta caso per caso.

Il regolamento vieta espressamente di adottare decisioni che incidano negativamente sulle persone basandosi solo sulla mancata registrazione nell’EES di un presunto ingresso o di una presunta uscita. Inoltre, le autorità non devono fare affidamento sul calcolatore automatico della durata residua del soggiorno, né sugli elenchi automatizzati di soggiornanti fuoritermine o sui meccanismi che segnalano cartelle mancanti o soggiorni superati.

Informazione agli interessati e protezione dei dati

Il trattamento graduale dei dati deve rispettare integralmente il regolamento (UE) 2016/679 e non può dar luogo a discriminazioni o profilazioni, nemmeno indirette. Il modello informativo previsto dall’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226 deve essere adattato per segnalare che l’EES è in introduzione graduale, che in alcuni valichi i dati biometrici potrebbero non essere raccolti, che il mancato conferimento può comportare il rifiuto d’ingresso quando richiesto, e che non sarà possibile verificare automaticamente la durata residua del soggiorno tramite EES o attrezzature di frontiera.

La Commissione deve aggiornare il sito web dell’EES e i materiali informativi della campagna di comunicazione, con la partecipazione del Garante europeo della protezione dei dati. Durante la fase graduale, inoltre, il servizio web di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 non consente la verifica elettronica esatta della durata autorizzata del soggiorno.

Accesso ai dati, interoperabilità e limitazioni per alcuni soggetti

L’articolo 6 disciplina l’uso dei dati EES tenendo conto della possibile incompletezza delle serie registrate. Le autorità nazionali, Europol, l’unità centrale ETIAS e le autorità/agenzie competenti devono tenerne conto nelle rispettive attività di consultazione, comunicazione e reportistica. I vettori devono continuare a verificare i timbri sui documenti di viaggio per adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e dalla direttiva 2001/51/CE; l’uso del servizio web da parte dei vettori può iniziare dal 90° giorno della fase graduale e, per 180 giorni dopo il suo completamento, la verifica dei timbri continua ad affiancare il servizio web.

L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera non può consultare i dati EES per analisi di rischio o valutazioni delle vulnerabilità durante la fase graduale, proprio perché l’incompletezza dei dati renderebbe tali analisi fuorvianti. Anche l’interoperabilità EES-VIS è modulata: si applica solo nei valichi in cui l’EES è operativo; negli altri casi, o in caso di sospensione, continua l’accesso diretto al VIS.

Sospensione totale o parziale dell’EES

Il regolamento consente agli Stati membri di sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l’operatività dell’EES in caso di guasti gravi del sistema centrale, dei sistemi nazionali o dell’infrastruttura di comunicazione, oppure in situazioni eccezionali di congestione. Nella sospensione parziale non si raccolgono i dati biometrici; in quella totale non si raccolgono dati EES. Le sospensioni devono essere notificate alla Commissione e a eu-LISA entro sei ore, indicando ragioni e durata prevista o effettiva.

Se il sistema centrale dell’EES subisce un guasto, eu-LISA deve informare tempestivamente la Commissione e gli Stati membri e confermare la ripresa delle operazioni una volta risolto il problema. Nei 90 giorni successivi al completamento della fase graduale è ammessa una sospensione parziale fino a sei ore per valico; se meno dell’80% dei fascicoli creati nella fase graduale contiene dati biometrici, questo periodo è prorogato automaticamente di 60 giorni. eu-LISA deve trasmettere alla Commissione le statistiche necessarie per verificare il superamento della soglia dell’80% entro 10 giorni dal completamento della fase graduale.

Rapporto con il codice frontiere Schengen e con il regime transitorio dell’EES

Il regolamento sospende o differisce l’applicazione di varie norme del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399. In particolare, il periodo transitorio e le misure transitorie previsti da tali atti si applicano solo dal primo giorno successivo al completamento della fase graduale. Nei valichi in cui l’EES non è operativo, le verifiche restano disciplinate dal codice frontiere Schengen nella versione applicabile prima dell’entrata in funzione dell’EES; nei valichi operativi si applicano i due regolamenti, ma con le deroghe del presente atto, incluse quelle per i valichi ancora privi di funzionalità biometriche.

Termine di efficacia

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dalla data di entrata in funzione dell’EES decisa dalla Commissione, mentre l’articolo 3 si applica già dal 26 luglio 2025. Il testo cessa di applicarsi dopo 180 giorni dall’avvio dell’EES, con alcune sopravvivenze mirate: le deroghe sul periodo transitorio e sugli accessi ai dati, nonché talune regole sui vettori, durano fino a cinque anni e 180 giorni; altre disposizioni hanno termini di 360, 330 o 210 giorni dopo la data di avvio.

Disposizioni principali

Oggetto e durata del regime transitorio

Il regolamento stabilisce le norme per l’entrata in funzione graduale dell’EES e introduce deroghe temporanee ai regolamenti (UE) 2017/2226 e (UE) 2016/399. Il periodo di entrata in funzione graduale dura 180 giorni dalla data di avvio dell’EES decisa dalla Commissione ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.

Definizioni rilevanti

Sono richiamate le definizioni del regolamento (UE) 2017/2226 e sono definite, tra l’altro, l’entrata in funzione graduale dell’EES, le autorità nazionali e il numero stimato di attraversamenti delle frontiere, calcolato sulla base della media annua dei due anni solari precedenti.

Piani di introduzione di eu-LISA e degli Stati membri

Entro il 25 agosto 2025 eu-LISA deve fornire un piano di introduzione ad alto livello, approvato dal suo consiglio di amministrazione. Entro il 24 settembre 2025 ciascuno Stato membro deve predisporre, in consultazione con Commissione ed eu-LISA, un piano nazionale di introduzione e trasmetterlo alla Commissione. I piani devono indicare date previste, percentuali di attraversamenti da registrare e, se del caso, le funzionalità biometriche previste.

Monitoraggio e relazioni mensili

A decorrere dal 30° giorno dal primo giorno di entrata in funzione graduale, gli Stati membri trasmettono relazioni mensili sul rispetto dei piani nazionali, evidenziando scostamenti e misure correttive. eu-LISA fornisce, su richiesta, le statistiche necessarie al monitoraggio; la Commissione può fornire orientamenti pratici aggiuntivi, anche con il coinvolgimento del Garante europeo della protezione dei dati.

Soglie progressive di utilizzo dell’EES

Dal primo giorno di entrata in funzione graduale ogni Stato membro deve iniziare a usare l’EES in uno o più valichi di frontiera; entro il 30° giorno deve registrare almeno il 10% del numero stimato di attraversamenti. Entro il 90° giorno deve usare funzionalità biometriche in almeno metà dei valichi e registrare almeno il 35% degli attraversamenti; entro il 150° giorno deve usare funzionalità biometriche in tutti i valichi e registrare almeno il 50%; entro il 170° giorno deve registrare tutti i cittadini di paesi terzi soggetti all’EES.

Regole sui dati biometrici e sulle verifiche di frontiera

Per i primi 60 giorni l’EES può operare senza funzionalità biometriche e i fascicoli possono essere creati o aggiornati senza dati biometrici. Dove l’EES è operativo con funzionalità biometriche, la verifica biometrica avviene solo in tali valichi; dove l’EES non è operativo o è sospeso, continua ad applicarsi il codice frontiere Schengen come vigente prima dell’avvio dell’EES.

Timbri, prevalenza probatoria e limiti all’uso dei dati

Durante il periodo graduale i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi devono essere timbrati sistematicamente in ingresso e in uscita. In linea generale prevalgono i timbri in assenza di dati EES pertinenti; prevalgono i dati EES se manca il timbro o in caso di discrepanza con un fascicolo biometrico; in alcuni casi il giudizio è rimesso al caso concreto. È vietato adottare decisioni negative basate unicamente sulla mancata registrazione dell’ingresso o dell’uscita nell’EES.

Accesso e utilizzo dei dati EES

Le autorità nazionali, Europol, l’unità centrale ETIAS e le autorità/agenzie competenti devono tenere conto dell’eventuale incompletezza dei dati durante la fase graduale. I vettori, per 180 giorni dopo il completamento della fase graduale, devono continuare a verificare i timbri sui documenti di viaggio e possono usare il servizio web dal 90° giorno di entrata in funzione graduale. L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera non accede ai dati EES per analisi del rischio o valutazioni delle vulnerabilità durante la fase graduale.

Interoperabilità EES-VIS e informazione ai viaggiatori

L’interoperabilità tra EES e VIS si applica solo nei valichi in cui l’EES è operativo; nei valichi non operativi o sospesi si accede direttamente al VIS. Il modello informativo previsto dall’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226 deve essere integrato con avvertenze sulla fase graduale, sull’eventuale obbligo di dati biometrici, sull’assenza di verifica automatica della durata residua del soggiorno e sull’uso del calcolatore della Commissione.

Sospensione temporanea dell’EES

Durante la fase graduale gli Stati membri possono sospendere in tutto o in parte le operazioni dell’EES in caso di guasti o congestioni eccezionali; la sospensione parziale esclude la raccolta dei dati biometrici, quella totale blocca ogni raccolta. Le sospensioni devono essere notificate entro sei ore a Commissione ed eu-LISA. Nei 90 giorni successivi al completamento della fase graduale è ammessa una sospensione parziale fino a sei ore per valico; tale periodo è prorogato di 60 giorni se meno dell’80% dei fascicoli contiene dati biometrici.

Deroghe ai regolamenti (UE) 2017/2226 e (UE) 2016/399

Sono sospese o modificate varie disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 20, 21 del regolamento (UE) 2017/2226 e dell’articolo 8, paragrafo 9, e degli articoli 9, paragrafo 3, e 12 del regolamento (UE) 2016/399. Il periodo transitorio e le misure transitorie dei due regolamenti si applicano solo dal giorno successivo al completamento dell’entrata in funzione graduale dell’EES.

Esclusione di alcuni usi automatizzati e accessi

Le cartelle create durante la fase graduale non devono essere usate per elaborazioni automatizzate di relazioni o processi automatizzati, incluso l’uso automatizzato da parte di ETIAS. Durante la fase graduale il personale autorizzato dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera non può consultare i dati EES per analisi di rischio o vulnerabilità.

Entrata in vigore e applicazione nel tempo

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica dalla data di entrata in funzione dell’EES fissata dalla Commissione; l’articolo 3 si applica dal 26 luglio 2025. Il regolamento cessa di applicarsi dopo 180 giorni dall’avvio dell’EES, con eccezioni: alcune disposizioni cessano dopo 360 giorni, 330 giorni, 210 giorni o 5 anni e 180 giorni, secondo il caso.

Come è indicizzato

Materiefrontiere e Schengenimmigrazioneprotezione dei datiinteroperabilità dei sistemi informativisicurezza interna

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