Sentenza del 26/02/2019 n. 5579 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva ritenuto imponibile, ai fini IRPEG e IRAP per il 1999, il contributo statale ricevuto ai sensi della legge n. 488 del 1992, qualificandolo come sopravvenienza attiva. La ricorrente sosteneva che il contributo fosse stato iscritto in bilancio nello stato patrimoniale e avesse natura provvisoria, contestando sia l'insufficiente motivazione della sentenza sia la violazione e falsa applicazione dell'art. 55, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 917 del 1986.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. Il giudizio era stato sospeso in seguito alla richiesta della contribuente di accedere alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50 del 2017, con versamento della prima rata. Poiché entro il 31 dicembre 2018 non è stata presentata l'istanza di trattazione necessaria per proseguire il processo, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono rimaste a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
Legge n. 488 del 1992
È la normativa in base alla quale era stato concesso il contributo statale oggetto della controversia fiscale. La questione sostanziale riguardava la sua qualificazione come sopravvenienza attiva imponibile.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55, comma 3, lettera b)
La società invocava tale disposizione per contestare la qualificazione fiscale del contributo e la sua inclusione tra le sopravvenienze attive tassabili.
D.L. n. 50 del 2017, art. 11, commi 8 e 10, convertito dalla legge n. 96 del 2017
La norma consente la definizione agevolata delle controversie tributarie e prevede la sospensione del processo. Se, entro il termine previsto, non viene presentata l'istanza di trattazione, il giudizio si estingue; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Art. 360, comma 1, numeri 3 e 5, c.p.c.
Le disposizioni individuano, rispettivamente, il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e quello relativo all'omesso o insufficiente esame della motivazione su un fatto decisivo.
Massime di principio
- Quando un processo tributario viene sospeso per consentire una definizione agevolata, il contribuente deve rispettare tutti gli adempimenti e i termini previsti dalla legge, incluso il deposito dell'istanza di trattazione quando richiesta.
- Il pagamento della prima rata della definizione agevolata, da solo, non garantisce la prosecuzione del giudizio: la mancata presentazione dell'istanza necessaria può comportare l'estinzione automatica del processo.
- In caso di estinzione per mancato adempimento procedurale, la Corte può non esaminare le questioni sostanziali, anche se riguardano la tassabilità di contributi pubblici.
- La qualificazione fiscale di un contributo pubblico dipende dalla sua natura giuridica ed economica e non soltanto dalla modalità con cui è stato registrato in bilancio.
- Quando il giudizio si estingue per una definizione agevolata non perfezionata o per il mancato rispetto degli adempimenti successivi, le spese possono restare a carico di ciascuna parte, secondo quanto stabilito dalla norma speciale applicabile.
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