Cassazione Civile, Ordinanza n. 21572/2025 del 27/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (danneggiati)
La controversia
La controversia nasce da una condanna penale per calunnia, poi divenuta definitiva quanto alle statuizioni civili, a carico di una soggetto che, in concorso con altra persona, aveva accusato falsamente quattro appartenenti alla polizia giudiziaria di aver commesso reati connessi a un’indagine molto rilevante e mediatica. I danneggiati hanno agito in sede civile per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale all’immagine e alla reputazione, deducendo sia un pregiudizio nei rapporti interni all’ufficio, sia un pregiudizio verso l’opinione pubblica. La Corte d’appello aveva riconosciuto il danno all’immagine in ambito lavorativo, valorizzando la gravità dell’accusa, la qualità professionale dei danneggiati e la presumibile incidenza nel contesto d’ufficio, ma aveva escluso il danno verso l’opinione pubblica per mancanza di riscontri sulla stampa. La ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo, con il primo motivo, la violazione di numerose norme sostanziali e probatorie perché la Corte territoriale avrebbe liquidato il danno senza adeguata allegazione e prova del danno-conseguenza, soprattutto quanto a ricadute relazionali e professionali, e senza poter colmare tali lacune con l’equità; con il secondo motivo ha denunciato motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. sulla quantificazione equitativa del danno non patrimoniale, lamentando l’assenza di una base di calcolo del pretium doloris.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo i due motivi da esaminare congiuntamente in parte inammissibili e in parte infondati. Ha affermato che il danno non patrimoniale deve essere allegato e provato quanto alla sua esistenza, ma che il giudice può fare ricorso a presunzioni e massime di esperienza per desumere la sussistenza di un pregiudizio almeno nella sua soglia minima, soprattutto quando si tratta di danni dalla componente interiore o reputazionale, non sempre immediatamente percepibili. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva implicitamente ritenuto allegato il danno reputazionale e ne aveva correttamente desunto l’esistenza secondo un canone di normalità fattuale, potendolo poi liquidare equitativamente senza necessità di un metodo tabellare fisso. Ha inoltre escluso che la motivazione fosse solo apparente. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
Richiamato come norma generale sulla responsabilità aquiliana e sul risarcimento del danno ingiusto; il danno reputazionale va allegato e provato, ma può essere desunto anche per presunzioni e massime di esperienza.
art. 2059 c.c.
Usato per inquadrare il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla condotta illecita.
art. 2056 c.c.
Richiamato ai fini della liquidazione del danno secondo i criteri del danno patrimoniale, in quanto compatibili, anche in via equitativa.
art. 1223 c.c.
Richiamato come criterio di causalità e risarcibilità del danno conseguenza.
art. 1226 c.c.
Richiamato per la liquidazione equitativa quando il danno non sia provato nel suo preciso ammontare.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell’onere della prova: anche il danno conseguenza deve essere allegato e dimostrato, ma la prova può essere presuntiva.
art. 2727 c.c.
Richiamato per il ricorso alle presunzioni semplici nella prova del danno.
art. 2729 c.c.
Richiamato per la gravità, precisione e concordanza degli indizi presuntivi idonei a fondare il convincimento del giudice.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla valutazione delle prove e delle allegazioni, ma non accolto.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione apparente; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse solo apparentemente motivata.
artt. 110 e 368 c.p.
Indicati nella ricostruzione dei fatti come norme penali relative al concorso nel delitto di calunnia.
artt. 326 e 319 c.p.
Richiamati nella narrazione dei fatti come reati falsamente attribuiti ai danneggiati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il danno non patrimoniale, pur non potendo essere considerato in re ipsa, può essere desunto dal giudice sulla base di allegazioni complessive, massime di esperienza e presunzioni semplici, quando la natura del pregiudizio renda difficoltosa una dimostrazione diretta.
- La prova del danno-conseguenza non richiede necessariamente specifiche manifestazioni esteriori o una dimostrazione documentale di ogni ricaduta, specie quando il pregiudizio è reputazionale o interiore; è sufficiente che il giudice ricavi, secondo normalità fattuale, l’esistenza di una soglia minima di danno.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non supplisce a una totale assenza di allegazione, ma costituisce il momento conclusivo della valutazione quando il danno sia stato almeno ritualmente dedotto e sia impossibile o eccessivamente difficile quantificarlo con precisione.
- In tema di danno all’immagine, il giudice può valorizzare la gravità oggettiva dell’addebito, la posizione professionale del danneggiato e il contesto in cui l’illecito si è verificato per desumere l’incidenza reputazionale del fatto.
- Non è configurabile vizio di motivazione apparente se la sentenza di merito esplicita, sia pure sinteticamente, il percorso logico seguito per riconoscere e quantificare il danno in via equitativa.
- La massima di esperienza opera come regola di giudizio nella valutazione dei fatti e può da sola sorreggere il convincimento del giudice quando sia coerentemente applicata al caso concreto.
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