Cassazione Penale, Sentenza n. 12003/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza che ha disposto la sua consegna alle autorità rumene su mandato di arresto europeo del 17/12/2024, per una condanna definitiva del 9/08/2024 (guida in stato di ebbrezza e guida senza patente, fatti del 3/02/2020, pena di 1 anno e 6 mesi). Ha dedotto: (1) vizio di legge perché, pur essendo stata rifiutata la consegna per il reato di guida senza patente per mancanza della doppia punibilità, essendovi un unico MAE concernente entrambe le fattispecie esisterebbe il rischio che l'esecuzione della condanna non avvenga in modo parziale; (2) violazione dell'art. 18-bis L. n. 69/2005 perché la Corte di appello avrebbe errato nell'escludere il radicamento in Italia del ricorrente (presenza di codice fiscale dal 14/06/2018, attività lavorative nel 2021, percezione di indennità di disoccupazione) idoneo a ottenere l'esecuzione della pena in Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha confermato che la Corte di appello ha correttamente autorizzato la consegna solo per il reato per il quale è soddisfatto il requisito della doppia punibilità (guida in stato di ebbrezza), ritenendo che il concorso formale con l'altro reato, pur indicato in un unico MAE e in un'unica sentenza, non toglie autonomia alle fattispecie e non giustifica il rifiuto dell'esecuzione parziale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto insufficiente la documentazione prodotta: il ricorrente aveva periodi lavorativi intermittenti dal 22/07/2021, percepiva indennità di disoccupazione dal novembre 2024 e risultava presente in Romania alla data del fatto (2020); l'attribuzione del codice fiscale nel 2018, da sola e non supportata da continuità effettiva di dimora/residenza quinquennale, non prova il radicamento richiesto dall'art. 18-bis. Il ricorso è dunque rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005.
Norme richiamate
Disciplina i casi di consegna/extradicazione ed i relativi limiti; applicata per valutare la compatibilità tra le fattispecie indicate nel MAE e i requisiti per la consegna, in particolare rispetto alla doppia punibilità.
Riguarda le cause ostative alla consegna; richiamata in relazione alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'estradizione/consegna nei casi in cui manca la doppia punibilità.
Legge n. 69 del 2005, art. 18-bis, comma 2
Prevede la possibilità per lo straniero cittadino di un altro Stato UE di eseguire la pena in Italia se dimorante e residente effettivamente nel territorio italiano da almeno cinque anni; interpretato restrittivamente: serve prova della stabile presenza e del concreto radicamento.
Legge n. 69 del 2005, art. 18-bis, comma 2-bis
Elenca i criteri e gli indici probatori (residenza/dimora, interessi affettivi/professionali/economici) utili a dimostrare il radicamento quinquennale richiesto per l'esecuzione della pena in Italia; la Corte ha richiesto elementi oggettivi e continuativi, non isolate indicazioni temporali.
Legge n. 69 del 2005, art. 22, comma 5
Prevede adempimenti della cancelleria dopo la decisione sulla consegna/trasmissione; menzionato per gli adempimenti conseguenti al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Un mandato di arresto europeo che comprenda più reati può essere eseguito in modo parziale: l'esistenza di un unico MAE non impedisce la consegna per le sole fattispecie per le quali sussistono i requisiti (es. doppia punibilità).
- La mancata doppia punibilità di una delle fattispecie indicate nel MAE può giustificare il rifiuto solo per quella specifica fattispecie, senza comportare automaticamente l'inefficacia dell'intero MAE ove per altre fattispecie i requisiti sussistano.
- Per ottenere l'esecuzione della pena in Italia ai sensi dell'art. 18-bis L. n. 69/2005 è necessario provare il radicamento stabile e continuativo nel territorio italiano per almeno cinque anni con documentazione oggettiva (periodi lavorativi continuativi, residenza effettiva, relazioni sociali/professionali durature), non bastano elementi sporadici o certificazioni isolate come l'attribuzione del codice fiscale.
- La presenza del soggetto nello Stato in cui è stato commesso il reato alla data del fatto può indebolire la prova della continuità di residenza in Italia richiesta per l'esecuzione della pena sul territorio nazionale.
- Le dichiarazioni generiche del ricorrente devono essere supportate da elementi documentali coerenti e cronologicamente pertinenti; documentazione intermittente o successiva non consegue automaticamente al requisito quinquennale di dimora/residenza.
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