Sentenza n. 1757/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di esecuzione del giudicato, con cui erano state quantificate le differenze retributive detraendo anche diritti e indennità percepiti quale messo di conciliazione e dichiarando un saldo negativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli eredi hanno chiesto l'esecuzione della sentenza n. 414/2014, passata in giudicato, con la quale era stata riconosciuta la natura di pubblico impiego del rapporto intercorso tra il dante causa e il Comune di Lentini e l'amministrazione era stata condannata alla regolarizzazione retributiva e previdenziale e al pagamento delle differenze retributive, detratto quanto già corrisposto. I ricorrenti hanno sostenuto che il Comune, con la determinazione n. 150 del 5 luglio 2016, avesse illegittimamente integrato il giudicato detraendo, oltre ai compensi corrisposti in base alle deliberazioni comunali, anche diritti di cancelleria e indennità spettanti per le funzioni di messo di conciliazione e ufficiale giudiziario. Hanno dedotto che tali somme costituirebbero un aliunde perceptum non rilevante in una controversia avente a oggetto differenze retributive, che il relativo fatto avrebbe dovuto essere eccepito e provato nel giudizio di cognizione e che, comunque, il dante causa non avrebbe percepito le somme indicate. Hanno inoltre contestato il metodo presuntivo e forfettario utilizzato dal Comune per ricostruire gli importi dal 1980 al 1994, chiedendo il pagamento di euro 344.744,00 per differenze retributive e di euro 33.908,59 per trattamento di fine rapporto, oltre accessori.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso in ottemperanza. Ha interpretato il giudicato, considerando il dispositivo insieme alla motivazione, nel senso che dovesse essere detratto tutto quanto percepito dal lavoratore nel corso del rapporto, non soltanto i compensi mensili corrisposti dal Comune in base alle delibere annuali. Il verbale ispettivo INPS del 27 ottobre 1994, richiamato nella sentenza ottemperanda, costituiva prova della percezione, dal 15 luglio 1980 fino alla cessazione del rapporto, anche dei diritti e delle indennità spettanti per le funzioni di messo di conciliazione secondo la disciplina degli ufficiali giudiziari. Pertanto tali somme dovevano essere considerate nella quantificazione delle differenze retributive. Il Comune poteva inoltre svolgere in sede di ottemperanza l'attività cognitoria necessaria a concretizzare la condanna generica e a determinare il quantum. Quanto alla quantificazione, il Collegio ha ritenuto non adeguatamente contestato il ragionamento presuntivo del Comune, fondato sull'importo comunicato dall'ufficio giudiziario per il primo semestre del 1994 e sulla sua proiezione retrospettiva mediante coefficienti ISTAT. I ricorrenti non avevano prodotto conteggi alternativi né indicato elementi specifici idonei a smentire la percezione o l'ammontare delle somme. Le presunzioni semplici potevano quindi costituire prova sufficiente. Non risultando somme ancora dovute in esecuzione del giudicato, il ricorso è stato respinto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
artt. 244 e ss. d.lgs. 267/2000
La dichiarazione di dissesto del Comune è richiamata quale causa della precedente estinzione del giudizio di ottemperanza, ma non costituisce il fondamento decisivo del rigetto.
art. 3 d.lgs.lgt. 122/1946
Al messo di conciliazione, chiamato, nei casi previsti dalla legge, ad adempiere le funzioni di ufficiale giudiziario, competono i diritti, la indennità di trasferta e la percentuale sui crediti recuperati e sulle somme introitate dall’Erario che spetterebbero all’ufficiale giudiziario sostituito
La disposizione individua i diritti e le indennità spettanti al messo di conciliazione, la cui percezione deve essere considerata nel calcolo delle differenze retributive secondo il giudicato.
art. 259 r.d. 2271/1924
Ai cancellieri ed agli uscieri degli uffici di conciliazione spettano i diritti e le indennità secondo la tariffa per gli atti giudiziari, aumentati nella misura del 50 per cento
La norma costituisce il parametro legale delle somme percepite dal lavoratore per le funzioni svolte presso l'ufficio di conciliazione.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, il giudicato deve essere interpretato considerando unitariamente dispositivo e motivazione; la condanna alle differenze retributive, con detrazione di quanto già corrisposto, comprende tutte le somme percepite dal lavoratore nel corso del rapporto quando la loro percezione risulti già accertata o presupposta nella sentenza ottemperanda.
- L'ottemperanza può comprendere attività cognitoria e di quantificazione necessarie a concretizzare una condanna generica, purché tali attività siano funzionali all'attuazione del giudicato e non ne modifichino il contenuto.
- Le somme percepite dal lavoratore per diritti e indennità connessi alle funzioni concretamente svolte devono essere computate nella determinazione delle differenze retributive dovute in esecuzione del giudicato, se la sentenza da eseguire impone la detrazione di quanto già percepito.
- Le presunzioni semplici possono costituire prova sufficiente della percezione e dell'ammontare di somme da detrarre, anche quando la quantificazione sia ricostruita mediante dati disponibili per un periodo limitato e coefficienti ISTAT, se il beneficiario non offre contestazioni specifiche o conteggi alternativi idonei a smentirla.
- Nel giudizio di ottemperanza, la contestazione generica della quantificazione effettuata dall'amministrazione non è sufficiente a superare una ricostruzione presuntiva sorretta da elementi documentali e da dati già acquisiti nel corso del rapporto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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