Sentenza n. 3251/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.R.G.A., Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 250/2023 resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TRGA - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano che aveva annullato, limitatamente all'articolo 4, comma 1, punto 3, del regolamento comunale sulle antenne, e il conseguente diniego di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile.
Esito
Favorevole al resistente (operatore telecomunicazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza di primo grado, che aveva accolto i motivi aggiunti proposti dall'operatore di telecomunicazioni contro il diniego di autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile e contro la disciplina regolamentare applicata. Il diniego era fondato, tra l'altro, sulla localizzazione dell'impianto entro 100 metri da un edificio scolastico e da beni sottoposti a tutela storico-artistica, nonché sull'asserita insufficienza della documentazione prodotta per dimostrare la disponibilità dell'immobile. In appello il Comune ha dedotto error in iudicando, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e degli atti, erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 36/2001, della normativa provinciale di Bolzano, del relativo regolamento di esecuzione e del Codice delle comunicazioni elettroniche, contraddittorietà della motivazione ed eccesso di potere giurisdizionale. Ha inoltre contestato l'annullamento della norma regolamentare e del diniego, la non applicabilità della cartografia del 2011 recante l'individuazione dei siti sensibili dopo l'abrogazione del precedente regolamento sulle antenne, nonché la regolazione delle spese del primo grado, riproponendo le domande e le eccezioni assorbite o non esaminate.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i motivi di appello. Nel corso del giudizio, le parti hanno avviato e concluso positivamente un procedimento per la localizzazione dell'impianto su un sito alternativo, individuato presso una palestra di roccia, con conseguente venir meno dell'interesse del Comune alla decisione dell'impugnazione. In presenza della dichiarazione espressa dell'appellante di non avere più interesse alla decisione, il giudice ha ritenuto di dover dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza poter decidere d'ufficio il merito della controversia né sostituirsi alla valutazione dell'interesse ad agire della parte. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate in ragione dell'andamento complessivo della controversia.
Norme richiamate
art. 8, comma 6, l. 36/2001
Norma invocata nell'appello con riguardo ai limiti della potestà regolamentare comunale in materia di localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione; non esaminata nel merito per l'improcedibilità dell'appello.
art. 7-bis l.p. Bolzano n. 6/2022
Norma provinciale richiamata tra quelle asseritamente erroneamente interpretate o applicate dal giudice di primo grado; non esaminata nel merito.
DPP Bolzano n. 36/2013
Regolamento di esecuzione della normativa provinciale, richiamato nell'appello e nella disciplina della documentazione per l'istanza autorizzatoria; non esaminato nel merito.
art. 43, comma 5, d.lgs. 259/2003
Norma del Codice delle comunicazioni elettroniche richiamata quale parametro della decisione; non esaminata nel merito.
art. 101 c.p.a.
Richiamato per la riproposizione in appello delle domande e delle eccezioni assorbite o non esaminate; tale riproposizione non è stata esaminata per l'improcedibilità.
art. 39 c.p.a.
Richiamato dal motivo d'appello sulle spese processuali; non esaminato nel merito.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato dal motivo d'appello sulla compensazione delle spese; il Consiglio di Stato ha comunque disposto la compensazione delle spese del grado in ragione dell'andamento complessivo della controversia.
Massime di principio
- Quando l'appellante dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione del gravame, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse e non può esaminare d'ufficio il merito dei motivi né sostituirsi alla valutazione della parte circa la persistenza dell'interesse ad agire.
- La sopravvenuta individuazione e positiva conclusione di una soluzione amministrativa alternativa rispetto a quella controversa può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione dell'appello, se la parte interessata dichiara espressamente di non avere più interesse al giudizio.
- In caso di improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, la compensazione delle spese può essere giustificata dall'andamento complessivo della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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