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Ordinanza

Ordinanza n. 2765/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

Giustizia amministrativa202605153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. III, che aveva accolto il ricorso del professionista contro la cancellazione dall’albo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia che aveva accolto il ricorso del professionista avverso la sua cancellazione dall’albo, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza. L’amministrazione ha sostenuto che la cancellazione costituisse un atto sostanzialmente vincolato e che, per tale ragione, dovesse essere ridimensionata la rilevanza del vizio procedimentale rilevato dal TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la tesi dell’amministrazione sulla natura sostanzialmente vincolata dell’atto di cancellazione richieda un adeguato approfondimento nel successivo giudizio di merito a cognizione piena. Ha tuttavia escluso, nella fase cautelare, la sospensione degli effetti della sentenza impugnata, ritenendo sufficientemente tutelate le esigenze cautelari dell’amministrazione mediante la celere fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., anche considerando la situazione della parte appellata e l’assetto derivante dalla sentenza di primo grado. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 4 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di soddisfare le esigenze cautelari mediante la celere fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere gli effetti dell’atto o della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando in appello cautelare sia controversa la natura vincolata o discrezionale di un provvedimento e la questione richieda un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, essa deve essere demandata al giudizio di merito a cognizione piena.
  • La tutela cautelare può essere negata quando le esigenze della parte siano adeguatamente soddisfatte dalla celere fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza necessità di sospendere gli effetti della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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