Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31882/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riconoscimento dell'istituto della continuazione (art. 81 c.p.) fra più condanne per reati connessi allo spaccio di stupefacenti; il ricorrente deduceva che i reati erano commessi in un arco temporale circoscritto (circa dieci mesi), lesivi del medesimo bene giuridico e frutto di una preventiva deliberazione organizzativa (anche antecedente all'arrivo in Italia), quindi riconducibili a un "medesimo disegno criminoso"; contestava violazione di legge e vizio motivazionale della decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse motivato in modo adeguato la decisione, valorizzando la distanza temporale e altri elementi di fatto (anche arresti intermedi) che deponevano a favore dell'assenza di un momento unitario di deliberazione. La Corte ha inoltre confermato i principi di diritto sulla nozione di "medesimo disegno criminoso", sull'onere della parte proponente in sede esecutiva e sui limiti del sindacato di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    La "continuità" richiede una rappresentazione, anteriore al primo reato, della futura commissione di più reati con un fine unitario; non è compatibile con la mera tendenza a delinquere, ma può consistere in una programmazione anche generica di più condotte volte a un unico scopo.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di riconoscere la continuazione quando non esclusa dal giudice della cognizione; il giudice esamina le sentenze irrevocabili e valuta, anche in sede esecutiva, l'esistenza del disegno criminoso.

  • art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

    In esecuzione il giudice è onerato di acquisire le copie delle sentenze, perciò la parte istante non ha l'obbligo materiale di depositare tutte le sentenze, benché sia interesse della parte rappresentare gli elementi probatori a sostegno della continuazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il controllo di legittimità della motivazione del giudice dell'esecuzione a specifici profili; la decisione impugnata deve essere motivata rispetto a quanto rappresentato dall'istante e tale motivazione è sindacabile nei limiti previsti da questa norma.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione è necessario provare che, prima del primo reato, l'agente avesse una rappresentazione (anche sommaria) di voler commettere più reati per un fine unitario; non basta la sola omogeneità del bene giuridico leso.
  • La dedizione al delitto, la tendenza abituale o la ricerca di mezzi di sussistenza tramite il reato non equivalgono a un "medesimo disegno criminoso" e quindi non sono di per sé idonee a fondare la continuazione.
  • Elementi rilevanti e valutabili cumulativamente: prossimità temporale, contesto spazio-temporale, modalità esecutive, comunanza di correti, omogeneità del bene giuridico e altre circostanze; nessuno di questi elementi è tassativo da solo.
  • La detenzione o altre misure limitative della libertà intervenute tra reati non escludono automaticamente la continuazione, ma incidono nel quadro valutativo complessivo che il giudice deve svolgere.
  • In sede esecutiva la parte proponente ha l'interesse (ma non un obbligo formale) di rappresentare e documentare gli elementi indicativi del disegno criminoso; la mancata allegazione non impone di per sé un giudizio negativo, ma può limitare il materiale valutabile dal giudice.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare confrontando le rappresentazioni della parte e gli accertamenti delle sentenze; la motivazione è sindacabile in Cassazione nei limiti dell'art. 606 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.