Sentenza n. 9509/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza della sentenza n. 12783/2024 pubbl. il 12/12/2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n. 5938/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 12783/2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica per la formazione dei docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici e gli importi specificamente indicati nel titolo giudiziale, condannando l'Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato. È stata inoltre proposta domanda di condanna al pagamento di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva fornito elementi idonei a superare l'allegazione dell'inadempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inadempimento, quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso; il commissario dovrà intervenire, previa richiesta delle ricorrenti, entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. La domanda di penalità di mora è stata respinta: nell'esercizio della discrezionalità prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente ostativa all'astreinte. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla carta elettronica riconosciuto dal giudicato del Tribunale di Roma; i relativi presupposti non sono nuovamente sindacabili nel giudizio di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La condanna all'astreinte è oggetto di valutazione discrezionale nel giudizio di ottemperanza; la nomina del commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inadempimento può costituire ragione esimente ostativa alla penalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve dare attuazione al contenuto del giudicato e non può rimettere in discussione i presupposti della pretesa già accertata nel titolo esecutivo.
- Quando il debitore pubblico, a fronte dell'allegazione di mancata esecuzione del giudicato, non fornisce chiarimenti o indicazioni sull'adempimento, la pretesa esecutiva può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale successivo inadempimento.
- La condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: la sua applicazione è discrezionale e può essere esclusa quando la nomina del commissario ad acta rappresenti una misura alternativa idonea a fronteggiare l'inadempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1133/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1134/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1135/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1136/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1137/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1138/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →