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Sentenza

Sentenza n. 9509/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza n. 12783/2024 pubbl. il 12/12/2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n. 5938/2024

Giustizia amministrativa202511222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 12783/2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica per la formazione dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici e gli importi specificamente indicati nel titolo giudiziale, condannando l'Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato. È stata inoltre proposta domanda di condanna al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva fornito elementi idonei a superare l'allegazione dell'inadempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inadempimento, quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso; il commissario dovrà intervenire, previa richiesta delle ricorrenti, entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. La domanda di penalità di mora è stata respinta: nell'esercizio della discrezionalità prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente ostativa all'astreinte. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla carta elettronica riconosciuto dal giudicato del Tribunale di Roma; i relativi presupposti non sono nuovamente sindacabili nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La condanna all'astreinte è oggetto di valutazione discrezionale nel giudizio di ottemperanza; la nomina del commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inadempimento può costituire ragione esimente ostativa alla penalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve dare attuazione al contenuto del giudicato e non può rimettere in discussione i presupposti della pretesa già accertata nel titolo esecutivo.
  • Quando il debitore pubblico, a fronte dell'allegazione di mancata esecuzione del giudicato, non fornisce chiarimenti o indicazioni sull'adempimento, la pretesa esecutiva può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale successivo inadempimento.
  • La condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: la sua applicazione è discrezionale e può essere esclusa quando la nomina del commissario ad acta rappresenti una misura alternativa idonea a fronteggiare l'inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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