Sentenza del 21/07/2015 n. 15309 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva contestato al socio, mediante imputazione per trasparenza, un maggior reddito di partecipazione relativo all'anno 1999, derivante dall'accertamento di maggiori imponibili nei confronti della società di persone. La Commissione tributaria aveva accolto il ricorso del contribuente richiamando l'annullamento dell'accertamento societario. L'Amministrazione ha impugnato la decisione in cassazione, deducendo anche il difetto di legittimazione processuale del curatore privo di assistenza tecnica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione. Ha rilevato che, con una precedente ordinanza definitiva, era stato annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società per i maggiori imponibili IVA e IRAP del 1999. Si è quindi formato il giudicato sull'inesistenza dei maggiori imponibili societari, venendo meno anche il presupposto dell'accertamento per trasparenza del maggior reddito imputato al socio. Non risultavano, infatti, autonome ragioni di accertamento personali riferibili al socio. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché la parte intimata non si è costituita.
Norme richiamate
Principio di imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone
Il reddito accertato in capo a una società di persone può essere imputato ai soci in proporzione alla partecipazione. Tuttavia, se l'accertamento societario viene definitivamente annullato e quello del socio non si fonda su ragioni autonome, viene meno anche il presupposto dell'accertamento a carico del socio.
Principio del giudicato
L'annullamento definitivo dell'avviso di accertamento relativo alla società vincola le controversie collegate riguardanti il reddito imputato per trasparenza ai soci, quando l'accertamento del socio dipende esclusivamente da quello societario. Il giudicato può essere rilevato d'ufficio dal giudice.
Articolazione autonoma dell'accertamento nei confronti del socio
L'annullamento dell'accertamento societario non determina necessariamente l'automatica caducazione dell'accertamento personale del socio se quest'ultimo è sostenuto da motivi autonomi e specifici. Nel caso esaminato, però, tali ragioni autonome non risultavano presenti.
Massime di principio
- Nelle società di persone, l'accertamento del reddito societario costituisce normalmente il presupposto dell'imputazione del reddito ai soci per trasparenza.
- Se l'accertamento nei confronti della società viene definitivamente annullato, il socio può ottenere l'annullamento del proprio accertamento derivato, purché l'Amministrazione non dimostri l'esistenza di contestazioni autonome e personali.
- Il giudicato formatosi nella controversia societaria può essere fatto valere anche nel giudizio relativo al socio, soprattutto quando i fatti, i documenti e le ragioni dell'accertamento coincidono.
- La difesa del socio deve verificare se l'accertamento personale riproduce semplicemente quello societario oppure contiene elementi indipendenti; nel primo caso, l'annullamento dell'atto societario è normalmente decisivo.
- L'assenza di costituzione della parte intimata impedisce, in linea generale, una condanna alle spese a suo favore.
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