Cassazione Penale, Sentenza n. 33398/2025 del 08/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto della richiesta di permesso premio per coltivare affetti familiari. Il ricorrente contestava carenze di motivazione e vizi di giudizio ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., lamentando che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato l'assenza di attuali collegamenti con ambienti mafiosi, il comportamento in detenzione, l'adesione al trattamento rieducativo e la possibilità di concedere permessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia; sosteneva inoltre che l'indicazione del padrino di battesimo non provava contiguità mafiosa. Il ricorso richiamava anche i principi della sentenza Corte Costituzionale n. 253/2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di sorveglianza chiara e congrua: sebbene sia stata riconosciuta la 'collaborazione impossibile', risultano persistenti e non recisi collegamenti del ricorrente con ambienti criminali, evidenziati in particolare dalla scelta del padrino di battesimo tra i correi e da ulteriori elementi emersi (parere del Direttore dell'istituto, documento di sintesi dell'equipe trattamentale). La decisione del Tribunale ha valutato tutti gli elementi disponibili senza ricorrere a indebite presunzioni, applicando il principio di gradualità trattamentale che legittima un ulteriore periodo di osservazione prima di concedere benefici premiali. Pertanto la sentenza impugnata è confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 418 cod. pen.
Delitto di assistenza agli associati; la condanna per tale reato, aggravata per finalità di agevolazione mafiosa, integra un reato ostativo rilevante per la valutazione sull'accesso ai permessi premio
art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
Catalogo dei reati ostativi; la condanna del ricorrente ricade in tale catalogo e limita l'accesso ai benefici, salvo valutazione concreta della persistenza di legami mafiosi e della dissociazione
art. 30-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma richiamata in relazione all'esecuzione penale e alle misure premiali; la Corte ha ritenuto che la normativa sui permessi sia stata applicata correttamente dal Tribunale, nel rispetto della gradualità trattamentale
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Censura sulla motivazione e sulla valutazione probatoria. La Corte di Cassazione ha ritenuto che non ricorrano i vizi denunciati: la motivazione è logica, completa e aderente agli elementi disponibili, per cui il sindacato di legittimità non può riformare la valutazione di merito
Sentenza Corte Costituzionale n. 253/2019
Principi richiamati dal ricorrente in tema di accesso ai benefici per reati ostativi; la Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale abbia applicato correttamente i principi delineati dalla Corte costituzionale
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, sent. citate: Tanzi 08/02/2012; Sicari 14/01/2015; Froncillo 17/01/2019)
Richiamati i principi di gradualità trattamentale e la legittimità per il giudice di merito di richiedere ulteriori esperienze premiali e un periodo di osservazione prima di concedere misure alternative o permessi, specie per reati gravi o connessi ad organizzazioni criminali
Massime di principio
- La riconosciuta 'collaborazione impossibile' non garantisce automaticamente l'accesso ai permessi premio per i condannati per reati ostativi: il giudice valuta la concreta sussistenza di dissociazione e la persistenza di legami con l'organizzazione
- Elementi oggettivi e attuali di contiguità con ambienti criminali (anche comportamenti privati come la scelta del padrino di battesimo) possono essere ritenuti indici rilevanti ai fini della motivazione negativa
- Il Tribunale di sorveglianza può legittimamente richiedere ulteriori periodi di osservazione e sperimentazioni premiali secondo il principio di gradualità trattamentale prima di concedere benefici
- La valutazione del giudice di merito sulle risultanze probatorie non è sindacabile in cassazione se fondata su motivazione logica e congrua; la cassazione interviene solo per vizi di diritto o motivazionali inconsistenti
- Per aumentare le possibilità di successo in situazioni analoghe è utile fornire prove concrete e attuali di dissociazione dagli ambienti criminali, pareri positivi degli organi dell'istituto e iniziative trattamentali effettive e verificabili
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