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Sentenza

Sentenza n. 10064/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento 1) della determinazione n. DPF/121 del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo di data 13 dicembre 2022, recante in oggetto “d.m. 6 luglio 2022 certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – adempimenti attuativi”, con relativi allegati; 2) del decreto di data 6 luglio 2022 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente a oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; 3) del decreto di data 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, avente a oggetto “adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; 4) delle intese sancite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché dell’accordo di data 7 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero della Salute, per l’attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 78/2015, convertito in l. 125/2015, per l’individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; 5) della circolare del Ministero della Salute di data 29 luglio 2019, prot. n. 22413, recante indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, d.l. 78/2015, come modificato dall’art 1 della l. 145/2018; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o correlato a quelli sopra indicati, ancorché allo stato non noto, nella parte in cui arrechi pregiudizio alle ragioni della ricorrente in relazione all’oggetto di causa.

Giustizia amministrativa202303876

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti nazionali e regionali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018 e al conseguente obbligo di payback, inclusa la determinazione regionale di addebito

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato sette categorie di atti, deducendone vizi propri e contestando altresì la legittimità della normativa primaria disciplinante il payback dei dispositivi medici. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di definizione previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, versando il 25% degli importi originariamente addebitati, e ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che il pagamento integrale della quota ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 estingue l'obbligazione dell'azienda fornitrice per le annualità 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligo. Tuttavia, in assenza del deposito da parte della Regione Abruzzo della documentazione richiesta dalla stessa disposizione, non ha ritenuto di poter dichiarare la cessazione della materia del contendere nei termini legislativamente previsti. Ha comunque ritenuto che il pagamento effettuato e la conseguente estinzione dell'obbligazione facessero venir meno l'interesse e il potere del giudice di decidere il merito. La definizione normativa produce infatti un risultato diverso da quello originariamente perseguito con l'impugnazione: non l'eliminazione degli atti dal mondo giuridico, ma l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    «per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali»; «l'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale»; «determinando la cessazione della materia del contendere»

    Il pagamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione relativa al payback 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento. La cessazione della materia del contendere prevista dalla disposizione richiede tuttavia gli adempimenti documentali e comunicativi regionali contemplati dalla stessa norma.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    La disposizione individua gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici oggetto del meccanismo di payback richiamato dalla disciplina sopravvenuta.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    È richiamata quale base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali di quantificazione degli importi dovuti dalle aziende fornitrici.

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    È richiamata dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 tra le disposizioni che prevedono gli obblighi delle aziende fornitrici per le annualità 2015-2018.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di estinguere l'obbligazione oggetto del giudizio mediante il pagamento di una quota ridotta e il pagamento viene integralmente effettuato, viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione originariamente proposta, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disposizione speciale può essere dichiarata solo quando risultano adempiuti gli specifici presupposti documentali e comunicativi stabiliti dalla stessa disposizione; in mancanza, il giudice può qualificare l'esito come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'estinzione dell'obbligazione mediante definizione agevolata non coincide necessariamente con l'eliminazione degli atti impugnati: se il beneficio conseguito è diverso da quello perseguito con l'azione di annullamento, la sopravvenuta carenza di interesse è valutata in relazione alla permanenza dell'utilità concreta della pronuncia giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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