Sentenza n. 2113/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi per uso caccia, nonché gli atti istruttori e la comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare licenza di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare della licenza dal 2005 e beneficiario dell'ultimo rinnovo nel 2017, ha impugnato il diniego fondato su asserite familiarità con soggetti controindicati e su pregiudizi riguardanti alcuni congiunti. Ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'Amministrazione avesse confuso il mero rapporto di parentela con una concreta frequentazione, senza indicare rapporti effettivi, coabitazione o assidua frequentazione con i familiari gravati da precedenti. Ha inoltre evidenziato che la segnalazione relativa alla moglie convivente, risalente al 2014, non aveva dato luogo ad alcun procedimento penale o condanna; che la condanna del padre per un reato in materia di armi era estremamente risalente, estinta nel 2002, e riguardava un soggetto non convivente; che non era stata valutata l'incidenza concreta sulla sua affidabilità della posizione dell'altro congiunto; e che il precedente rinnovo del 2017, effettuato in presenza dei medesimi elementi, rendeva necessaria una motivazione sulla diversa valutazione del rischio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha riconosciuto che il giudizio di affidabilità in materia di titoli di polizia rientra nell'ampia discrezionalità dell'Autorità di pubblica sicurezza e che il porto d'armi non costituisce un diritto soggettivo pieno, ma ha precisato che tale discrezionalità deve fondarsi su una valutazione individualizzata, attuale, concreta e adeguatamente motivata della posizione del richiedente. Nel caso esaminato, il ricorrente era privo di precedenti personali e gli elementi richiamati dall'Amministrazione si limitavano a rapporti di parentela o a circostanze non adeguatamente riscontrate. La segnalazione per lesioni personali relativa alla moglie era risalente e non risultava seguita da procedimento penale o condanna; la condanna del padre era molto lontana nel tempo, estinta e riferita a persona non convivente; quanto all'altro congiunto, non risultavano provati rapporti, coabitazione o frequentazione assidua con il ricorrente. Ne conseguiva l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione a sostenere la prognosi negativa di non affidabilità. L'annullamento è stato disposto salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, che può riesercitare il potere previa rinnovata e completa istruttoria e con motivazione adeguata e individualizzata. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre oneri e restituzione del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 11 T.U.L.P.S.
Il giudizio di affidabilità per il rilascio o rinnovo del titolo di polizia deve essere sorretto da elementi riferibili concretamente al richiedente e idonei a fondare una prognosi negativa.
art. 43 T.U.L.P.S.
La valutazione dell'affidabilità in materia di porto d'armi rientra nella discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, ma deve essere individualizzata e adeguatamente motivata.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi non sostituisce l'obbligo dell'Amministrazione di svolgere un'istruttoria completa e di valutare le osservazioni dell'interessato nel provvedimento finale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- Il diniego o il mancato rinnovo di un titolo di polizia non può fondarsi sul solo rapporto di parentela dell'interessato con soggetti gravati da precedenti penali o di polizia: occorrono elementi personali, attuali e concreti riferibili al richiedente, idonei a dimostrare una concreta prognosi di abuso delle armi.
- La discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell'affidabilità del richiedente è ampia, ma non esonera dall'obbligo di una motivazione individualizzata e di un'istruttoria adeguata, con specifica indicazione del collegamento tra gli elementi acquisiti e la persona interessata.
- La mera segnalazione o denuncia a carico di un congiunto, soprattutto se risalente e non seguita da procedimento penale o condanna, non è di per sé sufficiente a fondare il giudizio negativo di inaffidabilità del titolare del porto d'armi.
- Pregiudizi penali riferiti a familiari non conviventi e molto risalenti nel tempo richiedono una specifica dimostrazione della loro incidenza attuale sulla posizione del richiedente; in assenza di prova di rapporti, coabitazione o frequentazione assidua, non possono sorreggere autonomamente il diniego.
- L'annullamento del diniego per difetto di istruttoria e motivazione non impedisce all'Amministrazione di riesercitare il potere, purché proceda a una nuova istruttoria completa e adotti una decisione fondata su una valutazione concreta e individualizzata.
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