Sentenza n. 3049/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento dell’Ente nazionale per l’aviazione civile prot. -OMISSIS- comunicato in data -OMISSIS-, con cui l’Ente ha differito l’ostensione della documentazione richiesta dalla Società sino “all’esito del procedimento”; - del provvedimento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ENAC, prot. -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l’istanza di riesame presentata dalla ricorrente e confermato il differimento dell’accesso; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; e per l’accertamento del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti indicati nell’istanza di accesso del -OMISSIS-, con conseguente condanna dell’Ente resistente all’ostensione degli stessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale, mediante differimento, dell’accesso alla documentazione relativa a un procedimento ENAC concernente l’esecuzione di un contratto di servizi tecnici di manutenzione aeronautica, e successivo rigetto dell’istanza di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa controparte contrattuale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto a ENAC, ai sensi della disciplina sull’accesso documentale e, ove occorrente, dell’accesso civico, copia dei documenti, dati e informazioni detenuti dall’Ente nell’ambito del procedimento relativo all’esecuzione del contratto di manutenzione degli aeromobili stipulato con altra società, deducendo un interesse qualificato a verificare eventuali inadempimenti contrattuali. ENAC ha differito l’accesso sino all’esito del procedimento, richiamando l’esigenza di non compromettere l’attività istruttoria, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela dell’interesse pubblico. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha confermato il differimento, ritenendo che la durata fosse implicitamente collegata a quella del procedimento, i cui termini sarebbero stati fissati dal regolamento interno dell’Ente. La ricorrente ha contestato il differimento perché sostanzialmente sine die, non essendole stata comunicata l’avvio del procedimento né la relativa tipologia, la data iniziale o il termine di conclusione, e ha dedotto l’apparenza, insufficienza e tautologicità della motivazione, per mancata indicazione delle concrete ragioni ostative all’ostensione. La controinteressata ha eccepito la carenza di interesse e la genericità dell’istanza. ENAC ha sostenuto la legittimità del differimento in relazione a un procedimento sanzionatorio concernente la sicurezza dell’aviazione civile.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, riconoscendo alla società un interesse diretto, concreto e attuale, quantomeno strumentale, collegato alla tutela della propria posizione contrattuale e sufficientemente delimitato dal riferimento al procedimento relativo all’esecuzione del rapporto di manutenzione. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittimo il differimento dell’accesso, poiché le esigenze di tutela della sicurezza del trasporto aereo e di sorveglianza sulla manutenzione aeronautica potevano giustificare il mantenimento del riserbo sino alla definizione del procedimento. Tuttavia, il differimento è stato ritenuto illegittimo nella parte in cui non indicava un termine finale ragionevole, neppure per relationem: il richiamo generico alla durata del procedimento non consentiva di individuare né la tipologia procedimentale né la data di avvio, ossia il dies a quo del termine. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, limitatamente all’omessa indicazione del termine. Poiché, nelle more, il procedimento risultava concluso, il TAR ha ordinato a ENAC di consentire alla ricorrente la visione e il rilascio di copia della documentazione indicata nell’istanza, a spese dell’istante, entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione su istanza di parte. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
La disciplina dell’accesso documentale tutela il soggetto che dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente rilevante; tale interesse può essere anche strumentale alla verifica dell’impatto degli atti amministrativi sull’esecuzione di un rapporto contrattuale.
art. 24, comma 4, l. 241/1990
differimento dell’ostensione dei documenti richiesti
Il differimento può essere disposto quando l’accesso immediato sia idoneo a pregiudicare lo svolgimento dell’attività amministrativa o la tutela dell’interesse pubblico, ma deve essere ancorato a un termine finale ragionevolmente individuabile.
art. 5 d.lgs. 33/2013
La disposizione è stata richiamata nell’istanza di accesso, senza costituire il fondamento decisivo della pronuncia.
art. 9, comma 2, d.P.R. 184/2006
La disposizione è stata richiamata da ENAC quale base regolatoria del differimento dell’accesso.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice, in materia di accesso, di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti; il TAR ne ha fatto applicazione ordinando l’ostensione entro venti giorni.
Massime di principio
- Il differimento dell’accesso documentale può essere legittimo quando l’ostensione durante un procedimento in corso possa concretamente compromettere l’attività istruttoria, la libera determinazione dell’amministrazione o un interesse pubblico qualificato, quale la sicurezza del trasporto aereo.
- Il differimento dell’accesso non può essere disposto sine die: il provvedimento deve indicare un termine finale ragionevole e concretamente individuabile, anche mediante rinvio a un procedimento specificamente identificato, alla sua data di avvio e al relativo termine di conclusione.
- Il generico richiamo alla durata del procedimento non soddisfa l’obbligo di determinazione del termine del differimento quando l’amministrazione non indichi neppure la tipologia del procedimento e il dies a quo dal quale il termine decorre.
- L’interesse all’accesso è diretto, concreto e attuale anche quando il richiedente intenda acquisire documenti amministrativi per valutare il loro impatto sull’esecuzione di un proprio rapporto contrattuale e verificare eventuali inadempimenti della controparte.
- Quando il procedimento che giustificava il differimento si sia concluso nelle more del giudizio, il giudice dell’accesso può ordinare direttamente all’amministrazione l’esibizione e il rilascio di copia dei documenti richiesti entro un termine determinato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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