Sentenza n. 296/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania - Napoli che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di condono edilizio differito relativo a spogliatoi, locale infermeria e campi di calcetto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante aveva acquistato dalla procedura fallimentare alcuni lotti del complesso sportivo Sporting Poseidon e, con riferimento al lotto comprendente una palazzina spogliatoi, un locale infermeria e due campi di calcetto realizzati senza titolo o in difformità dal titolo edilizio, aveva presentato nel 2021 un'istanza di condono differito ai sensi dell'art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985. Il Comune aveva respinto l'istanza per due ragioni autonome: mancata produzione della documentazione comprovante il versamento dell'oblazione dovuta e mancata dimostrazione dell'anteriorità delle ragioni di credito rispetto all'entrata in vigore della normativa condonistica. L'appello si articolava in cinque motivi. Con il primo motivo si deduceva che il diniego avrebbe erroneamente considerato modifiche successive dello stato dei luoghi, che avrebbe dovuto coinvolgere anche i comproprietari delle aree di parcheggio e che avrebbe dovuto previamente esaminare precedenti domande di condono presentate nel 1986 e nel 1995; si prospettava anche la nullità del diniego per carenza di elementi essenziali. Con il secondo e il quarto motivo si contestava la rilevanza attribuita alla mancata prova del pagamento dell'oblazione, richiamando versamenti effettuati nell'ambito di precedenti domande di condono, precedenti attestazioni comunali e l'omesso esercizio del soccorso istruttorio. Con il terzo motivo si deduceva la sovrapposizione tra procedimenti di condono distinti e l'erronea considerazione di eventuali abusi successivi. Con il quinto motivo si contestava l'altra ragione del diniego, sostenendo che la documentazione prodotta dimostrasse l'anteriorità di alcuni crediti dei lavoratori della società fallita.
La decisione
L'appello è stato in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile. Il primo motivo è stato respinto perché il diniego impugnato non era fondato sulla realizzazione di modifiche postume dei luoghi, ma esclusivamente sul mancato pagamento dell'oblazione e sull'insufficiente prova dell'anteriorità delle ragioni di credito. La censura relativa al mancato coinvolgimento dei comproprietari delle aree di parcheggio è stata ritenuta innanzitutto inammissibile, perché non contestava adeguatamente una specifica ratio della sentenza di primo grado; comunque, è stata ritenuta infondata, poiché l'istanza riguardava esclusivamente i manufatti di proprietà dell'appellante e non le aree di parcheggio, sicché non occorreva coinvolgere i comproprietari di beni diversi. È stata inoltre esclusa la necessità di coordinare o previamente definire le precedenti domande di condono, essendo ciascun procedimento autonomo e non potendo la parte invocare, nel nuovo procedimento, elementi riferibili a domande distinte da essa stessa separate. Il secondo e il quarto motivo sono stati respinti. I pagamenti effettuati nell'ambito di precedenti domande non potevano essere imputati alla nuova istanza, sia per l'autonomia procedimentale, sia perché riferiti a domande respinte e quindi soggetti a restituzione ai precedenti presentatori, sia perché l'oblazione avrebbe dovuto essere calcolata in relazione alla consistenza delle opere al momento della nuova domanda. Il mancato pagamento dell'oblazione entro i termini di legge non era sanabile mediante adempimento tardivo. L'omesso soccorso istruttorio, anche ove configurabile, costituiva comunque un vizio formale non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché la società non avrebbe potuto dimostrare un pagamento mai effettuato. Le doglianze relative a presunti lavori abusivi successivi sono state ritenute inconferenti, non essendo tale circostanza posta a fondamento del diniego. Il terzo motivo è stato respinto perché riproponeva la medesima censura relativa ad abusi postumi, estranea alle ragioni effettive del provvedimento. Il quinto motivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: il diniego e la sentenza di primo grado erano fondati su due rationes autonome, una delle quali, relativa al mancato pagamento dell'oblazione, era comunque legittima e sufficiente a sostenere il diniego. L'appellante è stata condannata alle spese in favore del Comune, liquidate in 2.000 euro oltre accessori; le spese tra il Fallimento e il Comune sono state compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 6, l. 47/1985
Nelle ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della presente legge
Il condono differito conseguente al trasferimento dell'immobile nell'ambito di una procedura esecutiva presuppone, oltre agli altri requisiti, la dimostrazione dell'anteriorità delle ragioni di credito rispetto alla normativa condonistica applicabile.
art. 34 l. 47/1985
È richiamato quale parametro per il calcolo dell'oblazione relativa a una parte delle opere oggetto della domanda.
art. 39 l. 724/1994
È richiamato quale disciplina applicabile, per altra parte, al calcolo dell'oblazione e, al comma 4, quale disposizione invocata per il soccorso istruttorio; il giudice esclude che tale strumento consenta di supplire al mancato pagamento dell'oblazione nei termini.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L'omesso soccorso istruttorio, quand'anche sussistente, non determina l'annullamento se è certo che il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso, poiché l'oblazione non era stata mai pagata entro i termini.
art. 21-septies l. 241/1990
La prospettata nullità del diniego per carenza di elementi essenziali è stata esclusa, poiché il provvedimento riguardava correttamente i manufatti indicati nella domanda e non doveva estendersi ad altri beni o procedimenti di condono.
art. 35 l. 47/1985
È richiamato dall'appellante con riferimento ai lavori di completamento eseguibili nelle more del condono, ma non risulta decisivo per la decisione, poiché il diniego non era fondato su lavori abusivi postumi.
Massime di principio
- Le diverse domande di condono edilizio presentate nel tempo per immobili o porzioni di immobili distinti instaurano procedimenti autonomi; il procedimento relativo a una nuova istanza non deve essere esteso, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, alle precedenti domande né agli altri beni da esse considerati.
- Nel condono edilizio differito previsto per immobili trasferiti nell'ambito di procedure esecutive, la domanda deve essere corredata dalla prova del pagamento dell'oblazione dovuta entro i termini di legge; il mancato pagamento non è sanabile mediante adempimento tardivo o soccorso istruttorio.
- I versamenti dell'oblazione effettuati in relazione a precedenti domande di condono non possono essere imputati a una nuova e autonoma domanda, soprattutto quando le precedenti istanze siano state respinte e gli importi risultino riferibili ai precedenti presentatori.
- Quando un provvedimento amministrativo o una sentenza si fonda su più ragioni autonome, ciascuna sufficiente a sorreggere la decisione, l'impugnazione deve aggredire tutte le rationes decidendi; se una di esse resiste alle censure, viene meno l'interesse a contestare le altre.
- Il soccorso istruttorio non può trasformarsi in uno strumento per consentire il tardivo adempimento di un requisito sostanziale e temporalmente vincolato; l'omessa attivazione del soccorso non comporta comunque l'annullamento quando sia certo che l'integrazione non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
- Nel procedimento di condono, il contraddittorio deve essere assicurato ai titolari dei manufatti cui si riferisce la specifica domanda, ma non anche ai comproprietari di beni diversi e non inclusi nell'istanza di sanatoria.
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