Sentenza n. 7422/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca del libretto e della licenza di porto di fucile per tiro a volo, ritiro preventivo delle armi, revoca della licenza di collezione di armi comuni da sparo e diniego del nulla osta all’acquisto di due armi
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
Il privato ha appellato la sentenza del TAR Lazio – Roma, Sez. I ter, n. 5157/2024, che aveva respinto il ricorso contro il ritiro preventivo delle armi del 16 febbraio 2022, la revoca del libretto e della licenza di porto di fucile del 19 maggio 2022 e, con successivo provvedimento del 10 gennaio 2023, la revoca della licenza di collezione e il diniego del nulla osta all’acquisto di due armi. I provvedimenti erano seguiti a una lite verbale del 15 febbraio 2022 con l’allora convivente, nel corso della quale il privato le aveva rivolto la minaccia: «se non la smetti di urlare ti butto dalle scale». Con il primo motivo d’appello ha dedotto difetto di istruttoria e motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., sostenendo che l’inaffidabilità fosse stata desunta senza riscontri concreti dalle dichiarazioni della ex convivente e da quanto riferito dai suoi parenti, non presenti ai fatti; ha inoltre invocato l’archiviazione del procedimento penale e la propria condotta esemplare prima e dopo l’episodio. Con il secondo motivo ha denunciato ulteriori carenze e incongruenze procedimentali: mancata acquisizione della querela prima delle decisioni, erronea affermazione della Questura circa una presunta falsa dichiarazione resa nel 2025 sull’assenza di procedimenti penali e sulla disponibilità dell’autorizzazione, nonché superficialità delle valutazioni successive e mancato autonomo riesame della nuova domanda di porto d’armi. Ha anche contestato il modo in cui il TAR aveva disposto l’esibizione di eventuali provvedimenti prefettizi di divieto di detenzione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto entrambi i motivi e riformato la sentenza del TAR, annullando tutti gli atti impugnati in primo grado. Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell’affidabilità richiesta per le autorizzazioni di polizia, ha ritenuto che, nel caso concreto, il giudizio di inaffidabilità fosse sostenuto da motivazione e istruttoria inadeguate. L’episodio era unico e doveva essere valutato alla luce della condotta impeccabile tenuta prima e dopo, del rapporto sentimentale deteriorato e prossimo alla cessazione e dell’assenza di elementi sufficienti a delineare una condizione persistente di tensione o un rischio ragionevole di abuso delle armi. Le determinazioni adottate circa un anno dopo, quando la convivenza era cessata, risultavano inoltre intempestive rispetto alla situazione concreta; l’archiviazione penale e la successiva restituzione di 15 armi, disposta dalla Prefettura il 28 giugno 2024 e attuata il 13 settembre 2024, confermavano l’assenza di un rischio attuale per la pubblica incolumità. Le incongruenze procedimentali, pur non essendosi tradotte direttamente nel contenuto degli atti impugnati, erano sintomatiche della superficialità dell’istruttoria. Spese del doppio grado compensate.
Norme richiamate
art. 11 T.U.L.P.S.
L’appellante deduce l’erroneità della decisione assunta in prime cure stante l’illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado per carenza di istruttoria e di motivazione, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S.
La disposizione è richiamata quale parametro di legittimità delle autorizzazioni di polizia contestate; la decisione accoglie la censura per l’inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione che sostenevano la valutazione di inaffidabilità.
art. 43 T.U.L.P.S.
L’appellante deduce l’erroneità della decisione assunta in prime cure stante l’illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado per carenza di istruttoria e di motivazione, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S.
La disposizione è invocata, insieme all’art. 11 T.U.L.P.S., contro le misure relative al porto e alla detenzione di armi; il Consiglio di Stato annulla gli atti perché il giudizio di inaffidabilità non risulta adeguatamente istruito e motivato.
Massime di principio
- L’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nel valutare l’affidabilità richiesta per il rilascio o il mantenimento di autorizzazioni relative alle armi non esonera dall’obbligo di fondare il giudizio su un’istruttoria adeguata e su una motivazione coerente con le circostanze concrete.
- Un singolo episodio di conflittualità, valutato isolatamente e sulla base di mere dichiarazioni di parte, non è di per sé sufficiente a giustificare un giudizio di inaffidabilità e un ragionevole rischio di abuso delle armi, quando la condotta complessiva dell’interessato e il contesto della vicenda non indicano una persistente situazione di tensione o pericolo.
- La valutazione di un episodio rilevante per la sicurezza deve considerare anche il tempo trascorso, gli sviluppi successivi e l’eventuale cessazione della situazione conflittuale: misure adottate a distanza di tempo richiedono una motivazione attuale e specifica circa la permanenza di un rischio per la pubblica incolumità.
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