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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22824/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 17/09/2024 denunciando: (i) violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 648 c.p. (ricettazione), sostenendo che non vi fosse prova del delitto presupposto e che il mero possesso di denaro contante non potesse giustificare la condanna; (ii) omessa/insufficiente motivazione circa la posizione di Pastorelli e la sua esclusione dal concorso, con contestazione dell'affidabilità delle fatture prodotte; (iii) violazione dell'art. 64, comma 3-bis c.p.p. per l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai ricorrenti senza i prescritti avvisi. Chiedevano l'annullamento o riforma della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo logico e persuasivo, condividendo la ricostruzione del primo grado e formando con essa un corpo argomentativo conforme. È stato riaffermato il principio secondo cui per la ricettazione non è necessario l'accertamento giudiziale del reato presupposto o dei suoi autori, potendo il giudice fondare la condanna su prove logiche (elementi indiziari: ingente somma di denaro, modalità di occultamento, possesso di documento falso, utilizzo di vettura di terzi, indagini patrimoniali incongrue rispetto ai redditi, ecc.). La Corte ha inoltre ritenuto il motivo sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni generico e non decisivo, dal momento che i giudici di merito non si erano basati su tali dichiarazioni per la condanna. Pertanto la sentenza d'appello è stata confermata con la parziale riforma già pronunciata in sede d'appello (per Damiani: capo b) estinto per prescrizione; entrambi condannati per il capo a) secondo quanto indicato in motivazione).

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    La Corte ricorda che per il reato di ricettazione non è richiesto l'accertamento giudiziale del delitto presupposto né dei suoi autori; è sufficiente una valutazione basata sulla prova logica e sugli elementi indiziari che rendono non attendibile la spiegazione dell'origine del bene

  • art. 110 cod. pen.

    Riferito in relazione al concorso morale o materiale; la Corte richiede elementi concreti che dimostrino partecipazione e non si accontenta della mera connivenza o disponibilità apparente

  • art. 64, comma 3-bis cod. proc. pen.

    La doglianza sull'inutilizzabilità di dichiarazioni rese senza i prescritti avvisi è stata ritenuta generica: i giudici di merito hanno affermato che la condanna non si è basata su tali dichiarazioni, sicché la censura non è decisiva

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di motivazione riportati nel ricorso e per la sintesi dei motivi ammessi alla Cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente in tema di motivazione: la Corte osserva che la motivazione dell'appello e dell'appello di secondo grado, se conformi, formano un unico corpo argomentativo e la Cassazione non può sostituirsi al giudice del merito nella rivalutazione delle prove

Massime di principio

  • Per la ricettazione non è necessario che il giudice accerti in dibattimento l'effettiva commissione del reato presupposto o i suoi autori: è sufficiente una convincente prova logica che renda non credibile la spiegazione dell'origine del bene
  • Elementi indiziari rilevanti includono: entità sproporzionata del denaro rispetto ai redditi, modalità e luoghi di occultamento, possesso di documenti falsi, uso di veicoli di terzi, incongruenze emerse da indagini patrimoniali e assenza di giustificazioni plausibili
  • Quando giudicati di merito (primo grado e appello) formulano una motivazione conforme e logica, la Cassazione è limitata e non può riaprire la valutazione del merito sostituendosi al giudice del merito; le doglianze che chiedono una diversa valutazione del peso delle prove sono inammissibili
  • Per contestare la posizione di un concorrente occorre dimostrare più di una semplice connivenza o coincidenza: serve prova di contributo attivo o di partecipazione effettiva alla condotta delittuosa
  • Le eccezioni sulla utilizzabilità di dichiarazioni rese senza gli avvisi previsti devono essere specifiche e dimostrare che quelle dichiarazioni sono state determinanti per la condanna; se il giudice dichiara di non essersi basato su di esse, la censura rischia di essere generica e inammissibile
  • La difesa, in casi di possesso di ingenti somme, deve produrre elementi concreti e documentali che colleghino il denaro a una fonte lecita (contratti, conti correnti con movimenti coerenti, prove di vendite o trasferimenti tracciabili), perché la semplice produzione di fatture o spiegazioni unilaterali può risultare insufficiente

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