Cassazione Penale, Sentenza n. 21058/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per traffico di cocaina (18,2 kg) sostenendo: 1) violazione di legge processuale per l'utilizzabilità delle conversazioni intercettate, poiché i DVD contenenti le captazioni risultano privi delle tracce audio e dunque le trascrizioni non avrebbero valore probatorio; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova nella identificazione del "Bledi" ritenuto fornitore olandese e riconducibile al ricorrente tramite contatti telefonici con la madre Mancaku Lindita e il rapporto con Baboci Dritan; 3) violazione di legge per il rifiuto delle circostanze attenuanti generiche, motivato secondo i giudici solo dalla gravità del fatto e dall'assenza di resipiscenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che, nel giudizio abbreviato, la richiesta di abbreviato sanifica le nullità non assolute e consente l'utilizzo delle trascrizioni sommarie della polizia giudiziaria se non è dedotta la violazione di un divieto probatorio; l'assenza delle tracce audio sui DVD non è stata prospettata come violazione del procedimento autorizzativo e pertanto non determina inutilizzabilità delle trascrizioni. Sul secondo motivo ha ritenuto congrua e non viziata la valutazione logico-indiziaria che collega l'utenza riconducibile al fornitore olandese ai contatti con la madre del ricorrente, e quindi l'identificazione con il "Bledi"; il motivo era generico e non ha dimostrato l'errore. Sul terzo motivo ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte di appello circa l'esclusione delle attenuanti generiche data la gravità del fatto e il ruolo organizzativo del ricorrente. Conseguentemente il ricorso è rigettato, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (artt. 73, comma 1 e 80)
artt. 73, comma 1 - 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
I fatti contestati (invio, commercializzazione, importazione e detenzione di sostanze stupefacenti) sono ricondotti alle fattispecie previste e punite dal testo unico sugli stupefacenti; la condanna è stata confermata in base alla ricostruzione probatoria.
Codice di procedura penale, art. 438, comma 6-bis
art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.
La richiesta di giudizio abbreviato sanifica le nullità non assolute e limita la deducibilità di vizi che incidono sull'utilizzabilità della prova, salvo le ipotesi di violazione di un divieto probatorio; pertanto le trascrizioni legittimamente acquisite possono essere valutate anche se manca la registrazione audio, a meno che non si dimostri un divieto probatorio.
Codice di procedura penale, art. 178, lett. c
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
L'impossibilità di accesso alle registrazioni da parte della difesa può determinare una nullità di regime intermedio (che riguarda il procedimento di acquisizione della prova), ma tale nullità non è deducibile nel giudizio abbreviato alla stregua dell'art. 438, comma 6-bis.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato le trascrizioni sommarie di intercettazioni redatte dalla polizia giudiziaria sono valutabili e utilizzabili se non è stata dedotta la violazione di un divieto probatorio specifico; la mera assenza delle tracce audio sui supporti non annulla automaticamente la prova trascritta.
- L'invocazione dell'inutilizzabilità di intercettazioni per assenza di registrazioni concrete richiede deduzioni concrete circa l'illegittimità del procedimento o il mancato svolgimento dell'attività autorizzativa; attacchi generici sono destinati a fallire.
- L'identificazione di un soggetto tramite indizi telefonici (utenze ricorrenti, contatti con terzi significativi come familiari) è ammissibile se motivata in modo coerente e specifico; il difensore deve proporre censure puntuali su incongruenze o alternative probatorie per contrastare l'inferenza indiziaria.
- Il rifiuto delle circostanze attenuanti generiche necessita di una motivazione che tenga conto della gravità del fatto e del ruolo del reo; per contrastarla è necessario offrire elementi concreti che dimostrino l'esistenza di circostanze personali o comportamentali idonee a ridurre la responsabilità.
- Quando si invoca la nullità derivante dall'impossibilità di accesso a registrazioni, occorre considerare il regime speciale del rito abbreviato: molte nullità di regime intermedio non sono in concreto deducibili in tale rito, per cui la difesa deve agire tempestivamente e con precise richieste probatorie nelle fasi precedenti.
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