Ordinanza n. 111/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento a. della determinazione n. 243/4/2025 datata 8 luglio 2025 del Comando Legione Allievi Carabinieri, notificata in data 11 luglio 2025, con la quale è stata disposta l'esclusione dal 144° Corso formativo (1° ciclo) con decorrenza dal 4 luglio 2025 e il proscioglimento dalla ferma quadriennale contratta con l'Arma dei Carabinieri dell'Allievo Carabiniere -OMISSIS-; b. del verbale Mod. BL/S n. 383 datato 4 luglio 2025 della Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) di Messina, notificato il 24 luglio 2025 al solo difensore, quale atto presupposto, con cui il ricorrente è stato giudicato "Permanentemente NON idoneo al servizio militare"; c. di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dal 144° corso formativo, proscioglimento dalla ferma quadriennale e giudizio di permanente non idoneità al servizio militare
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comando Legione Allievi Carabinieri ha disposto la sua esclusione dal 144° corso formativo, con decorrenza dal 4 luglio 2025, e il proscioglimento dalla ferma quadriennale contratta con l'Arma dei Carabinieri. Ha inoltre impugnato, quale atto presupposto, il verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Messina che lo aveva giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare, nonché ogni altro atto connesso e consequenziale. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; emerge tuttavia che il ricorrente ha avviato un procedimento di revisione del giudizio di idoneità, ritenuto rilevante ai fini della decisione sull'istanza cautelare.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né sull'istanza cautelare. Ha ritenuto necessario acquisire al fascicolo gli atti finali del procedimento di revisione del giudizio di idoneità avviato dal ricorrente. Ha ordinato all'Amministrazione, e per essa alla competente Commissione medica, di concludere il procedimento nel più breve tempo possibile e comunque entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, con acquisizione dei relativi atti finali al fascicolo. Il TAR ha inoltre fissato per l'11 marzo 2026 l'udienza camerale di discussione dell'istanza cautelare, riservandosi di valutare nelle sedi opportune l'eventuale mancata tempestiva ottemperanza all'ordine istruttorio. È stato disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Il TAR li richiama quale base normativa per disporre gli incombenti istruttori e acquisire gli elementi necessari alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per giustificare l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la decisione su un'istanza cautelare dipende dall'esito di un procedimento amministrativo di revisione già avviato, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione degli atti finali di tale procedimento prima di pronunciarsi sulla cautela.
- Gli incombenti istruttori possono essere ordinati direttamente all'amministrazione competente, fissando un termine breve per la conclusione del procedimento e per il deposito nel fascicolo degli atti conclusivi.
- La fissazione dell'udienza cautelare può essere rinviata per consentire l'acquisizione di elementi istruttori sopravvenuti essenziali alla decisione.
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