Sentenza n. 14185/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del provvedimento di depennamento del ricorrente dalle GPS per la provincia di Caserta per la Classe di Concorso A066, assunto dal Dirigente dell’Ufficio con nota 27972 del 30 dicembre 2024 (doc.3); - per quanto di ragione del DM 88 del 16 maggio 2024, relativo alla formazione delle GPS per il biennio scolastico 2024 – 2026, nella parte in cui, all’art. 5, comma 7, non considera che chi è iscritto in GAE può comunque iscriversi in GPS di altra provincia, a prescindere dalla Classe di Concorso (doc.4); - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di depennamento dalle GPS della provincia di Caserta per la classe di concorso A066, unitamente all'art. 5, comma 1, dell'O.M. n. 88/2024 nella parte ritenuta ostativa all'inserimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, inserito a pieno titolo nelle GAE della provincia di Pordenone per la classe di concorso A066, ha impugnato il depennamento dalle GPS della provincia di Caserta, disposto perché la classe A066 è ad esaurimento e l'art. 5, comma 1, dell'O.M. n. 88/2024 consentirebbe l'aggiornamento o il trasferimento soltanto agli aspiranti già presenti nelle GPS del precedente biennio. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 7, dell'O.M. n. 88/2024 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti. Secondo il ricorrente, l'art. 3, comma 7, consentiva ai soggetti inseriti nelle GAE di presentare domanda di inserimento nelle GPS di una sola provincia, anche diversa da quella di iscrizione nelle GAE, con esclusione delle sole graduatorie per le quali fossero già inseriti nelle GAE. Tale disposizione, ritenuta speciale, avrebbe prevalso sulla previsione generale dell'art. 5, comma 1, e avrebbe consentito l'inserimento nella GPS di Caserta per la medesima classe A066. È stata inoltre contestata la legittimità dell'art. 5, comma 1, nella parte in cui non avrebbe previsto una deroga per gli iscritti nelle GAE di altra provincia. In sede cautelare il TAR aveva rilevato il difetto di motivazione del depennamento rispetto alla posizione del docente e l'assenza di difese dell'amministrazione sul punto, ravvisando anche il periculum per la perdita della possibilità di accedere agli incarichi di insegnamento.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del depennamento né la questione interpretativa relativa al coordinamento tra l'art. 3, comma 7, e l'art. 5, comma 1, dell'O.M. n. 88/2024. Dopo l'accoglimento della domanda cautelare e l'esecuzione della relativa ordinanza da parte dell'amministrazione, il Collegio ha rilevato che le GPS disciplinate dall'O.M. n. 88/2024 erano riferite al biennio 2024-2026, ormai decorso, e che la materia era stata superata dalla successiva O.M. n. 27/2026, relativa al biennio 2026-2028. È stata pertanto dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., salvi gli effetti ormai consolidati dell'ordinanza cautelare eseguita dall'amministrazione. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 7, O.M. n. 88/2024
I soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e seconda fascia - e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia - cui abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE
Norma invocata dal ricorrente quale base del diritto all'inserimento nelle GPS di una provincia diversa da quella di iscrizione nelle GAE; il TAR non ne ha definito l'interpretazione nel merito.
art. 5, comma 1, O.M. n. 88/2024
Alle GPS di prima e seconda fascia delle seguenti classi di concorso: [omissis] A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; [omissis] possono fare domanda di aggiornamento/trasferimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle GPS delle indicate classi di concorso per il biennio 2022/2023-2023/2024
Norma applicata dall'amministrazione per il depennamento e contestata dal ricorrente; la sua legittimità e il suo coordinamento con l'art. 3, comma 7, non sono stati decisi.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; è stata applicata perché il biennio 2024-2026 delle GPS era decorso e l'O.M. n. 88/2024 era stata superata dalla disciplina del biennio 2026-2028.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ne ha richiamato l'applicazione per avvisare le parti della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta inefficacia delle GPS oggetto di giudizio.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato riguarda graduatorie amministrative aventi efficacia limitata a un biennio ormai decorso e la relativa disciplina è stata sostituita da una nuova regolamentazione, viene meno l'interesse attuale alla decisione di annullamento, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche dopo l'esecuzione di una misura cautelare; restano salvi gli effetti ormai consolidati dell'ordinanza cautelare eseguita dall'amministrazione.
- La definizione del giudizio in rito per sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di decidere nel merito le censure rivolte all'atto impugnato e alla disciplina presupposta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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