Ordinanza n. 1490/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Sciacca n. 432/2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 432/2024 del Tribunale di Sciacca. Il TAR ha rilevato che non era stata depositata adeguata prova della notificazione della sentenza da eseguire presso la sede reale dell'amministrazione. Tale prova è necessaria per verificare il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio a carico della ricorrente, onerandola di depositare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la documentazione idonea a comprovare la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'amministrazione. La documentazione deve essere prodotta in formato eml, ritenuto tecnicamente idoneo a consentire la lettura e la verifica del messaggio inviato tramite PEC al destinatario. Il Collegio ha avvertito che, ai sensi dell'art. 64 c.p.a., dalla mancata ottemperanza all'incombente potranno essere tratti argomenti di prova. La trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 20 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per proporre il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione decorre dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'amministrazione.
art. 64 c.p.a.
il Collegio potrà trarre argomenti di prova dalla mancata ottemperanza
La mancata esecuzione dell'incombente istruttorio imposto alla parte può consentire al giudice di trarre argomenti di prova.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso nei confronti di una pubblica amministrazione, deve essere verificata la notificazione del titolo azionato presso la sede reale dell'amministrazione, poiché da tale notificazione decorre il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Quando la prova della notificazione via PEC non consenta una verifica adeguata, il giudice può imporre alla parte ricorrente il deposito del messaggio e dei relativi elementi tecnici in formato eml, idoneo alla lettura e al controllo dell'invio al destinatario.
- L'incombente istruttorio disposto dal giudice nel giudizio amministrativo può essere assegnato con termine perentorio; la mancata ottemperanza può essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. quale fonte di argomenti di prova.
Come è indicizzato
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