Sentenza n. 13384/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di rilascio della cittadinanza italiana (-OMISSIS-).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, residente in Italia dal 2006, aveva presentato nel 2018 domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza. Il diniego era motivato dal Ministero dell'Interno con la presenza di elementi informativi, provenienti da organismi preposti alla sicurezza dello Stato, tali da non consentire di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica; il contenuto specifico delle informazioni non era stato esplicitato per esigenze di tutela delle fonti e di prosecuzione delle attività di prevenzione. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 8 della l. n. 91/1992, nella formulazione anteriore alla novella del 2018, assumendo che il provvedimento fosse stato adottato oltre il termine di due anni dalla domanda. Gli ulteriori motivi denunciavano difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il diniego non indicasse neppure genericamente le vicende rivelatrici del pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza della Repubblica e impedisse un'effettiva difesa. Nel corso del giudizio il TAR ha ordinato il deposito della documentazione istruttoria con cautele a tutela delle informazioni classificate; l'amministrazione ha depositato documenti secretati. È inoltre emerso dal casellario giudiziale che il ricorrente aveva riportato una condanna irrevocabile nel 2022 per il reato di procurato ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato a fini di profitto, relativo a fatti accertati nel 2014.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha escluso la violazione dell'art. 8 della l. n. 91/1992, ritenendo tale disposizione riferita al procedimento di acquisto della cittadinanza per matrimonio ex art. 5 e non alla concessione per residenza ex art. 9. Per quest'ultima fattispecie trova applicazione l'art. 9-ter della stessa legge, che, nella formulazione vigente alla data della domanda del settembre 2018, prevedeva un termine di 48 mesi per la definizione del procedimento, applicabile anche ai procedimenti in corso alla data del 5 ottobre 2018; tale termine non era decorso alla data del diniego. Le censure relative a istruttoria e motivazione sono state respinte perché la concessione della cittadinanza per residenza costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e il sindacato giudiziale resta limitato alla legittimità, senza sostituzione nelle valutazioni dell'amministrazione. In materia di sicurezza della Repubblica, il diniego è sufficientemente motivato quando rende comprensibile l'iter logico della decisione, senza necessità di indicare tutte le fonti e tutti i fatti contenuti negli atti classificati. Il richiamo a informazioni riservate può essere effettuato ob relationem; la tutela del diritto di difesa è assicurata dall'ostensione giudiziale degli atti con le cautele necessarie, come avvenuto nel caso concreto. Il giudice ha ritenuto attendibili le informazioni provenienti dagli organismi istituzionali di sicurezza e legittima la prevalenza attribuita alla sicurezza nazionale rispetto all'interesse individuale alla cittadinanza. Ha inoltre valorizzato la condanna per procurato ingresso illegale di stranieri a fini di profitto, ritenendola un elemento di significativa gravità e direttamente incompatibile con una prognosi di leale adesione ai valori dell'ordinamento e alle regole sull'appartenenza alla comunità nazionale. La valutazione amministrativa può fondarsi anche su un fondato sospetto e su elementi indiziari, secondo un parametro distinto da quello penale, e non può essere sostituita dal giudice. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992
Disciplina la concessione della cittadinanza italiana per residenza, cui si riferiva la domanda del ricorrente.
art. 8 l. n. 91/1992
L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni
Il TAR ha ritenuto che la disposizione riguardi il procedimento di acquisto della cittadinanza per matrimonio ex art. 5 e non sia applicabile alla domanda di concessione per residenza.
art. 9-ter l. n. 91/1992
Nella formulazione vigente alla data di presentazione della domanda nel settembre 2018 prevedeva un termine di 48 mesi per la definizione del procedimento di concessione della cittadinanza per residenza; il termine non era decorso alla data del diniego.
art. 14, comma 2, d.l. n. 113/2018, convertito
Ha reso applicabile il termine di 48 mesi ai procedimenti in corso alla data del 5 ottobre 2018.
art. 3 l. n. 241/1990
Nei procedimenti di diniego della cittadinanza fondati su ragioni di sicurezza nazionale, l'obbligo di motivazione è assolto quando l'atto consente di comprendere l'iter logico della decisione, senza dover esplicitare tutte le fonti e i fatti contenuti negli atti classificati.
art. 12, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 286/1998
Prevede il reato di procurato ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato a fini di profitto; la condanna per tale reato è stata ritenuta elemento ostativo alla concessione della cittadinanza.
art. 24 Costituzione
Il richiamo del ricorrente alla lesione del diritto di difesa è stato ritenuto infondato, poiché l'ostensione giudiziale degli atti classificati con le cautele necessarie consente l'esercizio della difesa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, soggetto al sindacato del giudice amministrativo nei soli limiti della legittimità, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella dell'amministrazione.
- Nei procedimenti di concessione della cittadinanza per residenza, il termine applicabile è quello previsto dall'art. 9-ter della l. n. 91/1992 e non quello previsto dall'art. 8 della medesima legge per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio.
- Quando il diniego della cittadinanza è fondato su ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica, l'obbligo di motivazione è assolto se il provvedimento rende comprensibile il percorso logico dell'amministrazione; non è necessario rendere pubbliche tutte le fonti e tutti i fatti contenuti negli atti classificati, qualora ciò comprometta la sicurezza nazionale o le attività di intelligence.
- Le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato possono fondare il diniego della cittadinanza anche quando siano rappresentate mediante richiamo a documentazione riservata; il diritto di difesa è salvaguardato dall'ostensione degli atti nel processo con modalità idonee a proteggere le fonti e le informazioni classificate.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'amministrazione può valutare anche elementi indiziari o un fondato sospetto circa la mancata adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento, secondo un parametro prognostico distinto dal grado di prova richiesto nel processo penale.
- Una condanna per procurato ingresso illegale di stranieri nel territorio nazionale a fini di profitto può costituire elemento ostativo alla concessione della cittadinanza, poiché rivela una condotta incompatibile con la leale adesione alle regole che disciplinano l'appartenenza alla comunità nazionale.
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