Ordinanza n. 411/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’Ordinanza n. -OMISSIS- emessa dal Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Novoli, pubblicata il 14/04/2026, notificata con nota prot. n. -OMISSIS- del 15/04/2026 trasmessa a mezzo pec in data 15/04/2026, con la quale è stata revocata l’Autorizzazione Prot. n. -OMISSIS- del 24/09/2025 per l’occupazione permanente di suolo pubblico e ordinata la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi come risultanti ante operam; di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi, ove occorra, il verbale di accertamento tecnico del 13/04/2026 acquisito agli atti del Comune con prot. n. -OMISSIS- del 14/04/2026 e conosciuto in data 04/06/2026 a seguito di istanza di accesso agli atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di revoca dell'autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico e di rimozione delle opere con ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori commerciali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Novoli con cui è stata revocata l'autorizzazione del 24 settembre 2025 per l'occupazione permanente di suolo pubblico ed è stata ordinata la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi. Sono stati impugnati anche gli atti connessi, tra cui il verbale di accertamento tecnico del 13 aprile 2026, conosciuto mediante accesso agli atti. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso; dà conto soltanto di censure che necessitano di approfondimento nel merito e della contestata, non adeguatamente precisata, difformità edilizia.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza comunale impugnata. Ha ritenuto necessario un adeguato approfondimento delle censure in sede di merito e, nel bilanciamento degli interessi, ha considerato prevalente l'interesse dei ricorrenti alla prosecuzione dell'attività commerciale, così da giungere alla decisione di merito re adhuc integra. La valutazione cautelare ha tenuto conto anche della non adeguatamente precisata difformità edilizia, che, secondo la descrizione dei ricorrenti, non appariva particolarmente rilevante, nonché della possibilità per il Comune di imporre la conformazione dell'occupazione a quanto effettivamente autorizzato. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 6 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del rito cautelare previsto dal codice del processo amministrativo; il giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le censure richiedono un adeguato approfondimento incompatibile con una definizione immediata del merito, il giudice può sospendere l'efficacia dell'atto per preservare l'utilità della decisione definitiva, previa ponderazione degli interessi contrapposti.
- L'interesse alla prosecuzione di un'attività commerciale può prevalere, nel bilanciamento cautelare, sull'interesse amministrativo all'immediata esecuzione di un provvedimento di revoca dell'occupazione di suolo pubblico e di ripristino, quando la difformità edilizia posta a fondamento dell'atto non risulti adeguatamente precisata e non appaia di particolare rilevanza sulla base degli elementi disponibili.
- Prima della decisione definitiva, l'amministrazione può essere posta nella condizione di perseguire la conformità dell'occupazione a quanto autorizzato mediante un ordine di adeguamento, anziché procedere necessariamente all'immediata rimozione e al ripristino, ferma la valutazione di merito sulla legittimità dell'atto impugnato.
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