Ordinanza n. 1736/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a – dell’ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Sant’Antonio Abate ha disposto lo sgombero “dei fabbricati ad uso abitazioni – residenze … entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla notificazione della presente”; b – ove e per quanto occorra, della nota del 29.04.2026, recante la comunicazione dell’ordinanza sub a; c - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di sgombero dei fabbricati ad uso abitativo, con termine di trenta giorni dalla notificazione
Esito
Favorevole al ricorrente (occupanti dell'immobile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di sgombero della propria abitazione, nonché la comunicazione dell’atto e gli atti presupposti, con domanda cautelare di sospensione. Il testo non espone i singoli motivi di legittimità dedotti, limitandosi a riferire che sono state prospettate complesse questioni, il cui esame è stato rinviato alla fase di merito.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere tutelate mediante la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito e, nelle more, ha sospeso l’ordine di sgombero relativo all’abitazione dei ricorrenti, per consentire che la causa giungesse alla decisione nel merito re adhuc integra. La trattazione di merito è stata fissata al 13 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a sostegno dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l’esame delle questioni prospettate richiede l’approfondimento proprio della fase di merito, il giudice può tutelare provvisoriamente le esigenze cautelari sospendendo l’efficacia dell’atto impugnato e fissando sollecitamente l’udienza pubblica di merito.
- In presenza di un ordine di sgombero relativo all’abitazione dei ricorrenti, la sospensione cautelare può essere disposta per evitare che l’esecuzione dell’atto incida sulla situazione abitativa prima della decisione di merito, mantenendo integra la situazione controversa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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