Ordinanza n. 2801/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 00439/2020, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. II, n. 439/2020, relativa alla contestazione di opere edilizie e alla loro conformità rispetto ai titoli assentiti
Esito
La controversia
I privati hanno appellato la sentenza del TAR Lombardia n. 439/2020. Nel giudizio d'appello erano già stati disposti incombenti istruttori mediante verificazione, diretti ad accertare la consistenza effettiva delle opere contestate e la loro eventuale difformità rispetto al progetto assentito con i titoli edilizi richiamati nella sentenza impugnata. Le parti hanno congiuntamente chiesto il rinvio della trattazione per verificare l'esito di trattative conciliative, dichiarate in stato avanzato. L'ordinanza rileva inoltre l'incapacità degli uffici precedentemente individuati a svolgere la verificazione e dispone la sostituzione del verificatore.
La decisione
Il Consiglio di Stato non decide il merito dell'appello e lascia impregiudicate tutte le questioni, anche processuali. Conferma gli incombenti istruttori, sostituendo il verificatore con il rettore del Politecnico di Milano, con facoltà di delega a persona di comprovata esperienza in servizio presso il medesimo ateneo. Il verificatore dovrà esaminare la documentazione processuale e quella presso le amministrazioni interessate, lo stato dei luoghi e ogni altro elemento rilevante, accertando la consistenza delle opere contestate e la loro conformità o difformità rispetto al progetto assentito. La verificazione dovrà svolgersi entro il 30 giugno 2026, con deposito della relazione conclusiva entro il 31 luglio 2026. È fissato un anticipo di euro 2.000,00 sul compenso del verificatore, a carico della parte appellante. La trattazione del merito è rinviata all'udienza pubblica del 1° ottobre 2026.
Massime di principio
- Quando una verificazione già disposta risulti non eseguibile da parte degli uffici individuati, il giudice amministrativo può sostituire il verificatore designando un soggetto dotato di comprovata competenza tecnica, anche con facoltà di delega a un esperto in servizio presso l'ente designato.
- In presenza di trattative conciliative avanzate, il giudice amministrativo può rinviare la trattazione del merito, mantenendo fermi gli incombenti istruttori necessari per la definizione della controversia.
- Un accertamento tecnico sulla conformità edilizia delle opere deve considerare la documentazione processuale, lo stato dei luoghi, gli atti delle amministrazioni interessate e il rapporto tra opere realizzate e progetto assentito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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