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Ordinanza

Ordinanza n. 2801/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 00439/2020, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202006414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. II, n. 439/2020, relativa alla contestazione di opere edilizie e alla loro conformità rispetto ai titoli assentiti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I privati hanno appellato la sentenza del TAR Lombardia n. 439/2020. Nel giudizio d'appello erano già stati disposti incombenti istruttori mediante verificazione, diretti ad accertare la consistenza effettiva delle opere contestate e la loro eventuale difformità rispetto al progetto assentito con i titoli edilizi richiamati nella sentenza impugnata. Le parti hanno congiuntamente chiesto il rinvio della trattazione per verificare l'esito di trattative conciliative, dichiarate in stato avanzato. L'ordinanza rileva inoltre l'incapacità degli uffici precedentemente individuati a svolgere la verificazione e dispone la sostituzione del verificatore.

La decisione

Il Consiglio di Stato non decide il merito dell'appello e lascia impregiudicate tutte le questioni, anche processuali. Conferma gli incombenti istruttori, sostituendo il verificatore con il rettore del Politecnico di Milano, con facoltà di delega a persona di comprovata esperienza in servizio presso il medesimo ateneo. Il verificatore dovrà esaminare la documentazione processuale e quella presso le amministrazioni interessate, lo stato dei luoghi e ogni altro elemento rilevante, accertando la consistenza delle opere contestate e la loro conformità o difformità rispetto al progetto assentito. La verificazione dovrà svolgersi entro il 30 giugno 2026, con deposito della relazione conclusiva entro il 31 luglio 2026. È fissato un anticipo di euro 2.000,00 sul compenso del verificatore, a carico della parte appellante. La trattazione del merito è rinviata all'udienza pubblica del 1° ottobre 2026.

Massime di principio

  • Quando una verificazione già disposta risulti non eseguibile da parte degli uffici individuati, il giudice amministrativo può sostituire il verificatore designando un soggetto dotato di comprovata competenza tecnica, anche con facoltà di delega a un esperto in servizio presso l'ente designato.
  • In presenza di trattative conciliative avanzate, il giudice amministrativo può rinviare la trattazione del merito, mantenendo fermi gli incombenti istruttori necessari per la definizione della controversia.
  • Un accertamento tecnico sulla conformità edilizia delle opere deve considerare la documentazione processuale, lo stato dei luoghi, gli atti delle amministrazioni interessate e il rapporto tra opere realizzate e progetto assentito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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