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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28767/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva definito il giudizio con applicazione della pena su richiesta delle parti innanzi al Tribunale di Roma, che gli aveva applicato la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 12.400 di multa per il reato contestato. Avverso tale sentenza il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p., sostenendo che, pur in presenza dell'accordo sulla pena, il giudice avrebbe dovuto esplicitare l'iter logico-valutativo seguito, considerando lo stato soggettivo e le circostanze oggettive emerse in giudizio, al fine di escludere l'accesso alle nuove pene sostitutive. In sostanza, si contestava la mancata valutazione della possibilità di sostituzione della pena detentiva breve.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, con decisione de plano e senza formalità, ritenendo che il motivo fosse non consentito dalla legge nel giudizio di patteggiamento. La censura non prospettava alcuna illegalità della pena, ma denunciava una pretesa violazione dell'art. 545-bis c.p.p., norma ritenuta non applicabile al procedimento definito con sentenza ex art. 444 c.p.p. Poiché le parti non avevano concordato anche l'applicazione di una pena sostitutiva, il giudice del patteggiamento non poteva autonomamente disporla; ne derivava che il ricorso era stato proposto fuori dai limiti dell'art. 448, comma 1-bis, c.p.p. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma di concorso di persone nel reato, in combinazione con il reato contestato

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice del fatto contestato in materia di stupefacenti

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    dedotto come parametro di legittimità del ricorso per cassazione

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    richiamato per affermare che, nel patteggiamento, il ricorso è ammissibile solo nei limiti consentiti dalla legge

  • art. 545-bis, comma 1, c.p.p.

    ritenuto applicabile al giudizio ordinario e non al procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 444, comma 1, c.p.p.

    richiamato per evidenziare che, dopo la riforma, le parti possono includere nell'accordo anche la pena sostitutiva

  • art. 20-bis c.p.

    richiamato quale base normativa delle pene sostitutive delle pene detentive brevi

  • art. 448, comma 1-bis, c.p.p.

    richiamato per affermare che il ricorso era proposto al di fuori dei limiti consentiti

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    indicato come norma che impone la declaratoria di inammissibilità senza formalità nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità

  • Corte cost. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per censurare la mancata attivazione del meccanismo di valutazione delle pene sostitutive previsto per il giudizio ordinario, quando la relativa sostituzione non sia stata oggetto dell'accordo processuale.
  • L'art. 545-bis c.p.p. opera nel procedimento ordinario e non si applica, per ragioni testuali e sistematiche, al patteggiamento: in tale sede il giudice può disporre una pena sostitutiva solo se essa sia stata espressamente concordata dalle parti.
  • Fuori dai casi di dedotta illegalità della pena, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento proposto per motivi non consentiti è inammissibile ai sensi dell'art. 448 c.p.p., con declaratoria adottabile de plano.
  • Quando il ricorso è inammissibile e non risulta l'assenza di colpa nella sua proposizione, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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