Sentenza n. 3684/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 00808/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro il diniego di accesso ai documenti relativi all'attività istruttoria posta a fondamento di provvedimenti DASPO e avviso orale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante aveva chiesto l'accesso ai documenti relativi ai provvedimenti DASPO e avviso orale emessi nei suoi confronti, con particolare riferimento all'attività istruttoria confluita nella nota della Questura del 12 marzo 2024 e alla documentazione acquisita in relazione a un episodio verificatosi durante una manifestazione sportiva. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo non sufficientemente specificata la documentazione richiesta e osservando che l'amministrazione aveva comunque depositato documenti idonei a soddisfare le esigenze conoscitive dell'interessato. In appello sono stati dedotti: violazione del diritto di difesa e dell'effettività della tutela giurisdizionale; erroneità della valutazione sulla specificità della richiesta e dei motivi; omessa o insufficiente motivazione; travisamento dei fatti; violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990, dell'art. 9 della legge n. 121/1981, dell'art. 3 del d.m. n. 415/1994, del d.P.R. n. 184/2006 e degli artt. 24 e 113 Cost. L'appellante ha sostenuto che la documentazione richiesta fosse stata chiaramente individuata, che l'accesso fosse necessario per la difesa contro i provvedimenti di pubblica sicurezza e che il diniego fosse motivato soltanto mediante richiami normativi generici, senza indicare il concreto pregiudizio derivante dall'ostensione. Ha inoltre contestato che i documenti già conosciuti o depositati dall'amministrazione esaurissero l'attività istruttoria richiesta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che le doglianze non fossero idonee a configurare una condotta omissiva dell'amministrazione, poiché l'appellante era stato informato dei provvedimenti adottati nei suoi confronti. Ha inoltre rilevato che non era stata individuata con sufficiente chiarezza la documentazione di cui si chiedeva l'ostensione. È stata condivisa anche la valutazione secondo cui i documenti depositati dall'amministrazione nel giudizio di primo grado soddisfacevano le esigenze conoscitive concernenti gli strumenti che avevano condotto all'adozione del DASPO e dell'avviso orale. Il Collegio non ha quindi accolto le censure relative alla violazione del diritto di accesso, al difetto di motivazione del diniego o alla necessità difensiva dell'ostensione. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
Il giudizio sull'accesso è volto ad accertare la sussistenza del diritto all'ostensione dei documenti richiesti.
art. 40 c.p.a.
i motivi di ricorso devono essere specifici
La domanda di accesso proposta con ricorso deve indicare in modo chiaro e specifico le censure e la documentazione richiesta; la carenza di specificità può determinare l'inammissibilità.
artt. 22 e 24 l. 241/1990
diritto di accesso ai documenti amministrativi per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
L'accesso difensivo presuppone l'individuazione dei documenti richiesti e la sussistenza di un'esigenza conoscitiva collegata alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante.
art. 3 l. 241/1990
obbligo di motivazione del provvedimento
La norma è stata invocata dall'appellante in relazione al diniego di accesso, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione ulteriore.
art. 9 l. 121/1981
Richiamato dall'appellante in relazione alla disciplina dell'accesso agli atti di pubblica sicurezza; la sentenza non ne esplicita una specifica interpretazione.
art. 3 d.m. n. 415/1994
Richiamato dall'appellante e dall'amministrazione in relazione alle categorie di documenti sottratti all'accesso; la sentenza non decide specificamente sull'applicazione della disposizione.
d.P.R. 184/2006
Richiamato dall'appellante quale disciplina regolamentare dell'accesso; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone fisiche citate nella decisione.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, il ricorrente deve individuare con chiarezza e specificità i documenti di cui chiede l'ostensione; non è sufficiente un riferimento indistinto all'intera attività istruttoria o a più provvedimenti amministrativi.
- La specificità della domanda di accesso e dei motivi costituisce un requisito processuale essenziale: il giudice non può sostituirsi al ricorrente nell'individuazione dei documenti richiesti né integrare le lacune dell'istanza o del ricorso.
- Non sussiste una condotta omissiva dell'amministrazione quando, oltre ad avere informato l'interessato dei provvedimenti adottati, essa abbia prodotto in giudizio documenti ritenuti idonei a soddisfare le esigenze conoscitive poste a fondamento della domanda di accesso.
- L'esigenza difensiva invocata ai sensi della disciplina sull'accesso non esonera il richiedente dall'onere di precisare l'oggetto documentale della richiesta e il collegamento tra i documenti e la situazione giuridica da tutelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1054/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1055/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1056/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1058/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1059/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1060/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →