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Sentenza

Sentenza n. 2223/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1922/2024 pubbl. il 06/11/2024 RG n. 2327/2024 passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202509225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. lamentando la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale ordinario in funzione di Giudice del lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero alla relativa attivazione. L’azione non riguardava il pagamento delle spese di lite liquidate nel giudizio ordinario. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione presso la sede reale il 18 marzo 2025; il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato l’11 agosto 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell’azione di ottemperanza, poiché la sentenza del Giudice ordinario era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni prima della proposizione del ricorso. Nel merito, rilevato che tra le parti non era controversa la mancata esecuzione della sentenza, ha ordinato al Ministero di attivare in favore del ricorrente la Carta elettronica spettante per l’importo riconosciuto, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l’esecuzione del giudicato e precisando che non è dovuto alcun compenso, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente la proposizione dell’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato; il TAR ha ordinato all’Amministrazione di conformarsi alla sentenza passata in giudicato e ha previsto, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il cui diritto era stato accertato dalla sentenza del Giudice ordinario posta in esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997

    comma 1; termine dilatorio di centoventi giorni

    Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è stato ritenuto proponibile solo dopo la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato anche quando il titolo è stato pronunciato dal Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, purché sussistano le condizioni previste dall’art. 114 c.p.a.
  • Ai fini della proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione, la notifica del titolo esecutivo deve essere effettuata presso la sede reale dell’Amministrazione e deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando la mancata esecuzione del giudicato non è controversa, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’Amministrazione di adottare gli atti necessari a dare piena attuazione al comando giudiziale entro un termine perentorio.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza, assegnandogli un termine per l’esecuzione sostitutiva; l’incarico non comporta un compenso ulteriore quando rientra nell’onnicomprensività della retribuzione del dirigente designato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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