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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34701/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente contro l'avviso di accertamento ICI. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato la società contribuente alle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2007, emesso per un fabbricato di proprietà o nella disponibilità della società agricola. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto e la decisione era stata confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale, sul presupposto che l'immobile fosse strumentale all'attività agricola e dunque rurale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione delle norme che disciplinano il riconoscimento della ruralità dei fabbricati e gli effetti delle variazioni catastali, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto retroattivi gli effetti della domanda di variazione catastale presentata ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70/2011, senza considerare che per l'anno 2007 l'immobile risultava classificato in categoria catastale diversa da A/6 o D/10 e che la mera autocertificazione non bastava senza l'annotazione catastale. Il secondo motivo era proposto in via subordinata ed è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura è stata formulata come vizio di violazione di legge.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2

    Il presupposto dell'ICI è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)

    Ai fini ICI per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano; la norma, letta alla luce della disciplina successiva, esclude dall'imposizione le unità con requisiti di ruralità.

  • d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis

    È stato richiamato come norma interpretativa che precisa che non si considerano fabbricati le unità immobiliari che presentano i requisiti di ruralità previsti dalla normativa speciale.

  • d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9

    Individua le costruzioni che possono avere carattere di ruralità ai fini fiscali, in particolare quelle strumentali allo svolgimento dell'attività agricola.

  • art. 2135 c.c.

    Definisce l'attività agricola cui sono strumentali le costruzioni suscettibili di ruralità.

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011

    La domanda di variazione catastale presentata secondo tale norma non produce automaticamente effetti esonerativi se non seguita dalla relativa annotazione catastale.

  • art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102/2013

    Norma di interpretazione autentica richiamata per affermare che gli effetti della variazione catastale operano dal quinquennio antecedente la domanda, ma solo nei limiti del procedimento correttamente concluso.

  • d.m. 26 luglio 2012

    Le disposizioni regolamentari sono state lette nel senso di escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità sulla sola autocertificazione.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992

    Le variazioni catastali hanno efficacia, ai fini della base imponibile, dall'anno successivo a quello in cui sono annotate negli atti catastali; tale criterio vale anche per la procedura DOCFA.

Massime di principio

  • In materia di ICI, l'esenzione per ruralità presuppone che l'immobile risulti oggettivamente classificato in catasto come rurale; se il classamento è diverso, incombe sul contribuente l'onere di impugnare il diverso classamento per far valere il beneficio.
  • La mera domanda di variazione catastale o autocertificazione di ruralità non è sufficiente, da sola, a produrre effetti esonerativi retroattivi se il procedimento non si conclude con la relativa annotazione negli atti catastali.
  • La procedura DOCFA e la domanda di variazione ex art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011 sono procedimenti distinti; l'eventuale classamento rurale ottenuto con DOCFA produce effetti solo secondo le regole ordinarie di efficacia delle variazioni catastali, non automaticamente per annualità pregresse.
  • Ai fini del trattamento ICI, il giudice di merito deve verificare sia la categoria catastale vigente nell'anno d'imposta sia l'eventuale esito formale delle procedure di variazione invocate dal contribuente; la sola strumentalità all'attività agricola non basta se manca il riconoscimento catastale rilevante.
  • Le variazioni catastali rilevano, di regola, dall'anno successivo alla loro annotazione negli atti catastali, in applicazione di un criterio di uniformità e uguaglianza nel trattamento impositivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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