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Sentenza

Sentenza n. 808/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7056/2018 del 5 novembre 2018.

Giustizia amministrativa202505988

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7056/2018, recante condanna al pagamento di differenze retributive e all’incremento dello stipendio mensile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7056/2018, passata in giudicato. La sentenza civile aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle differenze retributive dirette e indirette, per un importo residuo indicato in euro 14.771,66 dopo la detrazione di quanto già corrisposto, nonché al pagamento di euro 156,50 sullo stipendio mensile. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza fornire elementi ostativi all’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’amministrazione, pur costituita, non aveva dedotto né dimostrato impedimenti all’esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, ovvero un funzionario professionalmente qualificato da lui delegato. Ha inoltre applicato una penalità di mora, da calcolarsi in misura pari agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, e fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo, del giudicato. La penalità è soggetta al limite massimo del 10% dell’importo dovuto in base al giudicato, per evitare che perda la funzione compulsoria e si trasformi in un’indebita locupletazione. In caso di insediamento del commissario, l’amministrazione conserva il potere concorrente di adempiere spontaneamente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre una penalità di mora, determinandone criteri di decorrenza, durata e misura secondo il parametro della non manifesta iniquità.

  • art. 1 c.p.a.

    La penalità di mora svolge una funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di un giudicato da parte dell’amministrazione legittima il giudice a ordinare l’adempimento entro un termine determinato e, in caso di ulteriore inerzia, a nominare un commissario ad acta.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, purché sia aggiuntiva rispetto agli interessi già dovuti e rispetti il criterio della non manifesta iniquità.
  • Ai fini della penalità di mora, il dies a quo può essere fissato allo spirare del termine assegnato dal giudice per l’adempimento, mentre il dies ad quem coincide con l’adempimento spontaneo del giudicato, anche se tardivo e anche dopo l’insediamento del commissario ad acta.
  • La penalità di mora deve essere soggetta a un limite massimo, individuato nella misura del 10% dell’importo dovuto in base al giudicato, per preservarne la funzione compulsoria ed evitare una sproporzionata locupletazione del privato.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l’amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: dopo l’insediamento del commissario si configura un esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione titolare e del commissario incaricato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTutela cautelare

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