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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19772/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per minaccia grave. Ha dedotto sei motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione della deposizione della madre della persona offesa; 2) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; 3) vizio di motivazione e violazione di legge sulla qualificazione del fatto come minaccia grave; 4) vizio di motivazione e violazione di legge sulle statuizioni civili, contestando il riconoscimento del danno da percezione dell'espressione minatoria; 5) vizio di motivazione e violazione di legge sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 6) vizio di motivazione e violazione di legge sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, ritenuta correttamente esclusa dalla Corte territoriale per il rischio di recidiva desunto dai precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi, il secondo, il quarto e il quinto motivo inammissibili perché meramente reiterativi di censure già formulate in appello e già disattese, quindi privi del requisito di specificità richiesto nel giudizio di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il tenore della frase minatoria, con riferimento a gravi conseguenze fisiche per la persona offesa, giustificava la qualificazione del fatto come minaccia grave. Il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato, perché la Corte d'appello aveva correttamente valutato il rischio di recidiva sulla base dei precedenti dell'imputato ai fini del diniego della sospensione condizionale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    La minaccia è stata considerata grave in ragione del contenuto concreto della frase, che richiamava gravi conseguenze fisiche per il minacciato.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena può essere negata anche valorizzando il rischio di recidiva, desunto dai precedenti dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, le censure che si limitano a riprodurre pedissequamente motivi già dedotti in appello e già disattesi non soddisfano il requisito di specificità e sono inammissibili se non contengono una critica argomentata della decisione impugnata.
  • La contestazione della valutazione di prove dichiarative non è ammissibile quando si risolva in una mera riproposizione delle doglianze già esaminate dal giudice di merito, senza indicare reali vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La qualificazione di una minaccia come grave può essere sorretta dal contenuto oggettivo dell'espressione, specie se essa prospetta conseguenze fisiche serie per la vittima; il ricorso è manifestamente infondato se non spiega perché tale contenuto non integri la gravità.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando il giudice di merito motiva il giudizio prognostico negativo facendo leva sul rischio di recidiva e sui precedenti penali dell'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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