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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17138/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale emessa in abbreviato. Deduce: (1) errata applicazione dell'art. 337 c.p. in relazione all'art. 200 C.d.S., contestando la ricostruzione secondo cui l'atto d'ufficio non era ancora completato (sostenendo invece che il verbale era stato già compilato e consegnato per la notifica, momento conclusivo della procedura) e che la condotta non integrerebbe violenza o minaccia idonea a integrare il reato; (2) omessa motivazione sulla richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non inammissibile ma ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione (reato commesso il 26/03/2014; termine massimo di prescrizione 7 anni e 6 mesi maturato dopo la sentenza di appello, anche tenuto conto di sospensioni). Pur rilevando l'omessa motivazione sulla causa di non punibilita' ex art. 131-bis, la Corte ha ritenuto prevalente la declaratoria di estinzione per prescrizione in quanto esito piu' favorevole per l'imputato, e non ha potuto pronunciare proscioglimento nel merito perche' le prove (incluse le ammissioni dello stesso imputato e l'annotazione di servizio) non consentivano di escludere il reato. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Norma che punisce la resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto che la ricostruzione fattuale contenuta nelle sentenze di merito sia compatibile con l'integrazione della condotta prevista da tale articolo (impossessamento dell'apparecchio e fuga durante la fase non ancora conclusa dell'atto).

  • art. 200 Codice della Strada

    Regola il momento di conclusione della procedura di contestazione; il ricorrente sosteneva che la notifica/cessione del verbale fosse gia' avvenuta (atto concluso), mentre la Corte ha ritenuto, sulla base delle annotazioni di servizio e delle ammissioni, che l'atto non fosse ancora completato al momento della condotta.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilita' per particolare tenuità del fatto; il ricorrente aveva chiesto l'assoluzione ai sensi di questa norma, ma la Cassazione ha rilevato l'omessa motivazione sulla richiesta e ha osservato che, comunque, l'estinzione per prescrizione rappresenta un esito piu' favorevole e prevalente.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Disciplina la declaratoria di estinzione del reato e le pronunce assolutorie. La Corte ha applicato il comma 1 (declaratoria di estinzione per prescrizione) ritenendo che non emergessero elementi tali da imporre un proscioglimento nel merito ai sensi del comma 2.

  • Giurisprudenza di riferimento

    Sez. Un. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti); Sez.1 n. 43700 del 28/09/2021; Sez.6 n. 11040 del 27/01/2016; Sez.4 n. 23680 del 07/05/2013

    La Cassazione richiama precedenti secondo cui la declaratoria di estinzione per prescrizione prevale quando sia piu' favorevole per l'imputato rispetto all'esclusione della punibilita' per particolare tenuità; inoltre indica i limiti per pronunce assolutorie che prevalgano sulla prescrizione (richiedono prova di assoluta assenza di colpevolezza).

Massime di principio

  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'assoluzione per particolare tenuità (art. 131-bis) quando l'estinzione rappresenta un esito piu' favorevole per l'imputato.
  • Se il giudice ritiene il reato estinto per prescrizione deve dichiararlo immediatamente ex art. 129 c.p.p.; il proscioglimento nel merito puo' prevalere solo se emerge con chiarezza l'assoluta mancanza di prova di colpevolezza.
  • Nelle contestazioni per resistenza a pubblico ufficiale e' centrale stabilire il momento in cui l'atto d'ufficio si considera concluso (art. 200 C.d.S.): la condotta opposta dopo il completamento dell'atto non integra il reato di resistenza.
  • La valutazione dei fatti deve fondarsi sul compendio probatorio complessivo, incluse le dichiarazioni dell'imputato e le annotazioni di servizio; semplici asserzioni contrarie senza supporto probatorio difficilmente ribaltano la ricostruzione dei giudici di merito.
  • Se si chiede l'applicazione dell'art. 131-bis e' necessario che il giudice affronti e motivi espressamente tale richiesta; l'omessa motivazione puo' essere censurata, ma non impedisce la declaratoria di estinzione per prescrizione se questa e' piu' favorevole.

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