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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29782/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un complesso immobiliare sito in Napoli, per il quale era stato disposto il sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento per lottizzazione abusiva materiale. La società interessata aveva chiesto la restituzione parziale della sola area interna non edificata, adibita a parcheggio, sostenendo che tale restituzione non avrebbe inciso sulla futura esecuzione della confisca né aggravato le conseguenze del reato. Secondo la difesa, mantenendo in sequestro i corpi di fabbrica, il centro commerciale sarebbe rimasto comunque chiuso e non si sarebbe potuto realizzare concretamente il mutamento di destinazione d’uso contestato; il mantenimento integrale del sequestro sarebbe stato quindi sproporzionato. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti vizio di motivazione e violazione di legge avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il diniego di revoca parziale del sequestro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato, in via preliminare, che contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio il ricorso ex art. 325 c.p.p. è ammesso solo per violazione di legge, nozione che include gli errores in iudicando e in procedendo e i soli vizi motivazionali radicali, non invece la mera illogicità manifesta. Nel merito, ha ritenuto che l’ordinanza impugnata fosse sorretta da motivazione non apparente e non manifestamente illogica: l’area destinata a parcheggio era funzionalmente e strutturalmente collegata ai corpi di fabbrica e al centro commerciale, sicché la sua restituzione avrebbe potuto agevolare ulteriori conseguenze del reato, consentendo l’uso delle opere abusive sequestrate. La Corte ha inoltre richiamato la natura unitaria dell’area oggetto di lottizzazione e la legittimità della confisca disposta nel giudizio di cognizione ai sensi dell’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001. Ha escluso, allo stato, violazioni del principio di proporzionalità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p.

    il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei vizi motivazionali radicali

  • art. 606 c.p.p.

    la mera illogicità manifesta della motivazione non è deducibile con il ricorso ex art. 325 c.p.p.; è prevista, in generale, quale specifico motivo di ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali

  • art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001

    viene richiamato quale base normativa della confisca dell’area e delle opere abusive in materia di lottizzazione abusiva

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio, il sindacato della Corte di cassazione è limitato alla violazione di legge; restano esclusi i profili di mera illogicità manifesta della motivazione, salvo che il vizio sia talmente radicale da equivalere a mancanza di motivazione.
  • Ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la restituzione parziale di un bene può essere negata quando la porzione richiesta sia funzionalmente e strutturalmente collegata alle opere abusive e la sua disponibilità possa agevolare l’uso o la prosecuzione degli effetti del reato.
  • In materia di lottizzazione abusiva, la valutazione cautelare può riguardare l’intera area oggetto dell’intervento e non solo i singoli manufatti, quando l’operazione edilizia abbia natura unitaria e il bene sia suscettibile di confisca nel merito.
  • La deduzione di una violazione del principio di proporzionalità nel sequestro deve essere specifica e circostanziata; in difetto di censure puntuali, la misura può essere mantenuta se permane la connotazione abusiva degli interventi edilizi.
  • La motivazione del giudice del riesame è sufficiente quando spieghi in modo coerente il nesso tra il bene sequestrato, la funzionalità dell’opera abusiva e il rischio di agevolazione delle ulteriori conseguenze del reato.

Come è indicizzato

MaterieLottizzazione abusivaSequestro preventivoImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieLottizzazione abusiva e relativa confisca
IstitutiInutilizzabilità della prova

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